Correzione dell’omessa distrazione delle spese nel giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 5571 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese, formulata dal difensore che le abbia anticipate nel giudizio di legittimità, è rimediabile attraverso il procedimento di correzione di errore materiale previsto dall’art. 391-bis cod. proc. civ. L’istanza proposta dalla parte che non ne curi la notifica è inammissibile, non essendo configurabile un procedimento ulteriore rispetto a quelli disciplinati dalla norma. Tuttavia, qualora a tale istanza segua l’iscrizione a ruolo d’ufficio, essa si converte nel procedimento officioso di correzione, con conseguente necessità di assicurare l’effettività del contraddittorio mediante comunicazione della stessa e dell’ordinanza alle altre parti.
Il Fatto
Il difensore del resistente, già nominato difensore antistatario nel giudizio di cassazione concluso con l’ordinanza n. 23471 del 2022, propone istanza di correzione di errore materiale avverso tale provvedimento, lamentando la mancata attribuzione delle spese in proprio favore. L’istanza non risulta notificata al controricorrente, che ne apprende l’esistenza solo dopo essersi recato in cancelleria, essendo stata fissata la trattazione in adunanza camerale.
Il Collegio, rilevata l’inammissibilità dell’istanza depositata senza notifica, dispone il rinvio a nuovo ruolo per assicurare la comunicazione alle parti, dando contezza dell’iscrizione a ruolo d’ufficio. Alla nuova trattazione nessuna parte deposita memoria e il Pubblico Ministero non formula conclusioni.
La Motivazione della Corte
La Corte accerta che il difensore figurava come distrattario delle spese nel giudizio definito con l’ordinanza n. 23471 del 2022 e che in tale provvedimento la distrazione è stata omessa nel dispositivo. La destinazione delle spese al difensore del resistente è tuttavia desumibile dal rigetto del ricorso e dal richiamo, nella motivazione, al principio di soccombenza quale regolatore delle spese.
Il Collegio individua nel procedimento di correzione di errore materiale il rimedio esperibile avverso l’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione, richiamando le Sezioni Unite n. 31033 del 2019. Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione dell’istanza come vero e proprio ricorso, desunta dal fatto che ne è stata disposta l’iscrizione a ruolo.
Su questa base l’istanza è accolta. La Corte, visto l’art. 391-bis cod. proc. civ., dispone che l’ordinanza n. 23471 del 2022 si intenda corretta con l’aggiunta, nel dispositivo, della formula di distrazione a favore del difensore. Visto l’art. 288, secondo comma, secondo inciso, cod. proc. civ., ordina alla cancelleria di annotare la presente ordinanza sull’originale del provvedimento corretto.
Sul piano processuale, la decisione conferma che la conversione dell’istanza in procedimento officioso presuppone l’avvenuta iscrizione a ruolo d’ufficio e impone la comunicazione alle altre parti, a garanzia del contraddittorio. La correzione opera nei limiti dell’aggiunta disposta, restando immutato il dispositivo nel suo complesso.
Nota della Redazione
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