Ricorso in cassazione inammissibile senza ragioni di diversità dalla doppia conforme (Cass. civ. Sez. III n. 5569 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità avverso sentenza di appello che abbia confermato integralmente la decisione di primo grado, operano i limiti dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis agli appelli proposti dopo l’11 settembre 2012: è inammissibile il motivo formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quando la parte ricorrente non indichi le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. È parimenti inammissibile, per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., il motivo che allude ad attività processuali, atti e documenti senza riprodurne, direttamente o indirettamente, il contenuto. La doglianza di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice abbia disatteso il proprio prudente apprezzamento attribuendo alla prova un valore diverso da quello legale.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale convenne davanti al Tribunale di Vicenza una banca e una società immobiliare, chiedendo la restituzione di somma versata in conto futuri canoni e il risarcimento del danno. La tesi era che il contratto di locazione commerciale non fosse mai stato sottoscritto, essendo falsa la firma apposta in calce, e che pertanto fossero indebiti i pagamenti e l’escussione della fideiussione prestata a garanzia.
La banca, in via riconvenzionale, chiese il regresso per l’importo corrisposto all’escussione. Il Tribunale rigettò le domande attrici e accolse quella riconvenzionale, riconoscendo il diritto al regresso ai sensi dell’art. 1950 cod. civ. La Corte d’Appello di Venezia rigettò il gravame, confermando integralmente la pronuncia di primo grado. La società ricorse allora per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, articolato sul presupposto della falsità della firma e dell’erronea validità del contratto di locazione e della fideiussione, è dichiarato inammissibile. La ricorrente non individua la motivazione cui rivolge la critica e, alla lettura della sentenza impugnata, il passaggio cui il motivo sarebbe riferibile non risulta in alcun modo censurato.
Sul secondo e sul terzo motivo, la Corte svolge il passaggio centrale del proprio ragionamento. La sentenza gravata ha confermato integralmente la decisione di primo grado, motivando sulle medesime ragioni di fatto. Poiché l’appello è stato proposto dopo l’11 settembre 2012, trova applicazione l’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., che nella ipotesi di doppia conforme preclude i motivi ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., salvo che il ricorrente indichi le ragioni di fatto poste a base delle due pronunce e ne dimostri la diversità. Nella specie tale onere non è soddisfatto.
La Corte ribadisce inoltre il principio sull’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.: i motivi che richiamano atti e documenti senza riprodurne il contenuto, direttamente o con precisazione della parte corrispondente, sono inammissibili. A ciò si aggiunge l’evidente genericità delle censure, in contrasto con il principio di specificità (Sez. Un. n. 7074 del 2017; n. 4741 del 2005).
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2702 cod. civ., la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la doglianza è ammissibile solo se si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato secondo il proprio prudente apprezzamento, attribuendole un valore diverso o quello proprio di una differente risultanza probatoria (Cass. n. 11892 del 2016; Sez. Un. n. 20867 del 2020; Cass. n. 16016 del 2021). Il motivo è assertorio. Il quarto motivo, infine, sollecita una rivalutazione di risultanze non specificamente indicate e incorre nel medesimo difetto. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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