Rettifica ex art. 59-bis legge notarile solo per dati preesistenti all’atto (Cass. civ. Sez. 2 n. 21985 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La facoltà di rettifica unilaterale riconosciuta al notaio dall’art. 59-bis della legge n. 89 del 1913 è soggetta a limiti testuali rigorosi e può essere esercitata esclusivamente per correggere errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla redazione dell’atto da rettificare. L’istituto non è utilizzabile per rimediare all’omessa allegazione di un documento, quale l’attestato di prestazione energetica, che non si era ancora formato al momento della stipula, poiché l’errore omissivo può implicare soltanto una dispercezione di ciò che già esiste. L’atto di rettifica adottato dal notaio al di fuori dei presupposti normativi è nullo e integra la violazione del divieto di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, sanzionata dall’art. 28, comma 1, n. 1, della legge notarile. La determinazione della sanzione disciplinare, nei limiti di legge, è espressione di potere discrezionale e non richiede un’analitica enunciazione dei criteri di commisurazione adottati.
Il Fatto
Un notaio veniva sottoposto a procedimento disciplinare per avere indicato in un rogito di vendita l’avvenuta allegazione dell’attestato di prestazione energetica dell’immobile, in realtà non allegato, e per avere successivamente rettificato l’atto ai sensi dell’art. 59-bis della legge notarile, allegando un attestato formatosi solo in data successiva alla stipula. La Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina dichiarava il professionista responsabile dell’illecito e irrogava la sanzione pecuniaria, in sostituzione della sospensione, con applicazione delle attenuanti generiche. Il reclamo proposto dal notaio veniva rigettato dalla Corte d’Appello, che riteneva sussistente la responsabilità disciplinare e congrua la sanzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel trattare unitariamente i primi tre motivi di ricorso, esamina i confini applicativi dell’istituto della rettifica notarile. L’art. 59-bis della legge n. 89 del 1913 consente al notaio di rettificare unilateralmente gli atti contenenti errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla loro redazione. Il concetto di “materialità” esclude i vizi della volontà e le cause di invalidità dell’atto, non potendo la rettifica produrre effetti novativi, attributivi o traslativi, né sanare effetti invalidanti già prodottisi. Il requisito della “preesistenza” del dato, inoltre, non può che riferirsi a elementi che esistevano anteriormente alla formazione dell’atto, escludendo tutti quelli che si generano con la redazione dello stesso o che vengono a esistenza successivamente.
La Corte precisa che l’atto di rettifica costituisce una dichiarazione di scienza ricognitiva e accertativa di elementi erroneamente o non correttamente riportati nell’atto. Ne consegue che l’errore omissivo rettificabile implica una dispercezione di ciò che già esiste, non già l’assenza di un documento che doveva essere formato prima della stipula. Nella specie, l’attestato di prestazione energetica era stato rilasciato solo in data successiva al rogito e, pertanto, non poteva essere considerato un dato preesistente, a nulla rilevando che le condizioni sostanziali per il suo rilascio fossero già sussistenti.
La Suprema Corte chiarisce che l’obbligo di allegazione dell’A.P.E. ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 192 del 2005, pur non incidendo più sulla validità dell’atto di compravendita dopo l’abrogazione delle nullità da parte della legge n. 133 del 2008, richiede comunque che il documento preceda l’atto stesso. La sanzione per l’omessa allegazione, pertanto, resta una mera sanzione amministrativa, legittimando semmai la risoluzione del contratto per inadempimento. La rettifica effettuata al di fuori dei presupposti normativi è nulla e comporta l’applicazione dell’art. 28, comma 1, n. 1, della legge notarile, che vieta al notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge.
Con riferimento al quarto motivo, la Corte rigetta la censura di motivazione apparente sulla congruità della sanzione, richiamando il principio per cui la determinazione qualitativa e quantitativa della sanzione disciplinare rientra nei poteri discrezionali dell’organo che la irroga e non richiede un’analitica esposizione di tutti i criteri valutativi, essendo sufficienti espressioni sintetiche come “appare congrua”. Il ricorso viene pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite e alla declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.