Controllo Corte dei conti non si estende agli atti costitutivi di associazioni (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 226 del 06.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, TUSP è circoscritto agli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisto, diretto o indiretto, di partecipazioni societarie. Esso non si estende agli atti costitutivi di associazioni, di fondazioni o di comitati, che rinvengono la loro disciplina nel Libro I del codice civile. La distinzione tra enti lucrativi ed enti non lucrativi riposa sul criterio della distribuzione degli utili, esclusa nelle organizzazioni non lucrative. Ne deriva che, ove l’amministrazione opti per il modello associativo, difettano i presupposti normativi del controllo e la Sezione deve dichiarare il non luogo a provvedere.
Il Fatto
Un Comune aveva dapprima deliberato di costituire una comunità energetica rinnovabile nella forma della società cooperativa, approvandone statuto, atto costitutivo e regolamento. Con una successiva deliberazione consiliare, l’Ente ha modificato tale scelta, optando per l’istituzione della comunità energetica in forma di associazione di fatto, con partecipazione aperta e volontaria e senza scopo di lucro.
La deliberazione è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, affinché si pronunciasse sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, nonché agli articoli 4, 7 e 8. Il quesito preliminare riguarda la stessa sussistenza del potere di controllo in capo alla Sezione.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla lettura dell’art. 5, comma 3, TUSP, che sottopone al parere della Corte l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni societarie, anche indirette. La funzione assegnata alla magistratura contabile, come chiarito dalle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/22 e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica della determinazione e quella privatistica della sua attuazione, al fine di scrutinare i presupposti giuridici ed economici della scelta prima che essa sia attuata con strumenti di diritto privato.
Da tale inquadramento discende il limite del controllo: esso riguarda gli atti di costituzione di una società o di acquisto di una partecipazione societaria, non potendosi ricondurre nell’alveo dell’art. 5 TUSP gli atti costitutivi di associazioni. La Corte richiama la netta distinzione tra enti lucrativi, disciplinati dal Libro V del codice civile, ed enti non lucrativi, che trovano la loro disciplina nel Libro I. Criterio dirimente è la distribuzione degli utili, esclusa nelle organizzazioni non lucrative.
Il Collegio richiama l’art. 1, comma 1, TUSP, che delimita l’ambito applicativo alla costituzione di società e alla gestione di partecipazioni societarie, e il successivo comma 4, lett. b), che fa salve le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni. A conferma, richiama la propria deliberazione n. 297/2023/PASP e gli orientamenti delle Sezioni regionali Lazio, Lombardia e Umbria, che hanno escluso l’applicabilità dell’art. 5 TUSP agli atti costitutivi di associazioni senza scopo di lucro e a un consorzio non qualificabile come società consortile.
Nel caso concreto, l’Ente ha adottato una nuova deliberazione proprio al fine di sostituire la forma cooperativa con quella dell’associazione non riconosciuta. Il dato testuale e sostanziale conferma la scelta del modello associativo: il nomen juris, l’assenza dello scopo di lucro e il sistema di adesione. Il persistere, negli atti trasmessi, di clausole riconducibili alla forma societaria originaria denota un adeguamento incompleto, ma non incide sulla qualificazione. Difettano dunque i presupposti dell’art. 5 TUSP, con conseguente declaratoria di non luogo a provvedere.
Nota della Redazione
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