Omessa comunicazione all’INPS del reddito familiare configura dolo e danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 121 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Reddito di Cittadinanza, l’omessa comunicazione all’INPS, a pena di decadenza, della percezione di redditi da lavoro autonomo o d’impresa da parte di un componente del nucleo familiare, determina l’indebita percezione del beneficio e configura un danno erariale a carico dell’Istituto previdenziale. Tale comportamento, consistente in omissioni e inesattezze nelle comunicazioni dovute, è caratterizzato da dolo, in quanto rivela la volontà di danneggiare la pubblica amministrazione erogante. La natura assistenziale della misura giustifica l’applicazione di sanzioni che giungono alla revoca del beneficio e all’obbligo di restituzione di quanto già percepito, sussistendo in capo alla Corte dei conti la giurisdizione contabile per l’indebito utilizzo di risorse pubbliche. Il danno è quantificato nell’intero importo dei ratei erogati, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Il Fatto
La Procura Regionale per l’Emilia-Romagna citava in giudizio dinanzi alla Sezione Giurisdizionale un soggetto, non costituitosi, per sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale in favore dell’INPS per un importo complessivo di euro 22.428,00. La contestazione riguardava l’indebita percezione, nel periodo 2021-2022, delle somme a titolo di Reddito di Cittadinanza di cui al d.l. n. 4/2019 convertito nella legge n. 26/2019.
Dagli accertamenti della Guardia di Finanza emergeva che il convenuto, pur avendo legalmente percepito il beneficio per l’anno 2019, aveva omesso di comunicare la percezione di redditi da lavoro autonomo nell’anno 2021 da parte di un componente del suo nucleo familiare. Tale reddito, pari a euro 26.596,00 lordi come da certificazione unica, avrebbe dovuto essere dichiarato all’INPS ai sensi dell’art. 3, comma 9, d.l. n. 4/2019, entro il giorno antecedente l’inizio dell’attività lavorativa autonoma, a pena di decadenza dal beneficio. La notifica dell’atto di citazione avveniva regolarmente ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ma il convenuto non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato preliminarmente la contumacia del convenuto, ai sensi dell’art. 93 d.lgs. n. 174/2016, ritenendo regolarmente eseguita la notifica dell’atto introduttivo. Nel merito, ha affermato la sussistenza della giurisdizione contabile, richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 24899/2020 in materia di indebito utilizzo di risorse pubbliche e la giurisprudenza contabile in tema di revoca del beneficio per omessa comunicazione dei redditi di un congiunto convivente.
Il Collegio ha ricostruito la natura assistenziale del Reddito di Cittadinanza, istituito quale supporto economico all’integrazione del reddito familiare. Ha rilevato come la concessione del beneficio sia subordinata alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il rilascio dell’ISEE e al rispetto dei requisiti di cittadinanza e residenza. Ha inoltre sottolineato l’obbligo, sancito dall’art. 3, comma 9, d.l. n. 4/2019, di comunicare all’INPS l’inizio di un’attività lavorativa autonoma o d’impresa da parte di un componente del nucleo familiare, comunicazione prevista a pena di decadenza dal beneficio.
Nel caso di specie, l’accertata percezione del reddito da lavoro autonomo nel 2021 da parte della componente del nucleo familiare avrebbe imposto al convenuto di effettuare le dovute comunicazioni. L’omissione ha configurato l’indebita percezione del sussidio per l’intero periodo considerato. La Corte ha ritenuto provato l’elemento psicologico del dolo, desumendolo dalle omissioni e inesattezze nelle comunicazioni con l’INPS e dalla volontà di danneggiare la pubblica amministrazione erogante, respingendo in tal modo ogni diversa eccezione.
Quanto alla quantificazione, il Collegio ha ritenuto corretta la somma richiesta dalla Procura, in quanto corrispondente ai ratei del Reddito di Cittadinanza effettivamente erogati e documentati dall’INPS. Il convenuto è stato pertanto condannato al pagamento dell’importo di euro 22.428,00, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti fino alla pubblicazione della sentenza e agli interessi legali sull’importo rivalutato dal deposito della pronuncia fino all’integrale soddisfo. Le spese di giudizio, liquidate in euro 75,10, hanno seguito la soccombenza.
Nota della Redazione
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