Responsabilità contabile del dirigente esclusa per difetto di nesso causale (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 58 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, la condotta omissiva del dirigente del settore finanziario che non riscontri le richieste di appostamento in bilancio non integra colpa grave e non è causalmente collegata al danno erariale quando l’obbligazione sia già stata validamente assunta e liquidata da altro dirigente, senza preventiva verifica delle coperture e senza impegno di spesa. L’obbligo di ricognizione delle coperture finanziarie e di assunzione dell’impegno grava infatti su chi conclude la transazione, ai sensi degli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267/2000 e dei principi contabili applicati. La successiva richiesta di “impinguare” il capitolo di spesa è essa stessa incompatibile con le regole contabili dell’ente e non può fondare l’addebito.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il responsabile del servizio finanziario di un Comune, chiedendo la condanna al pagamento di euro 3.848,82 a titolo di danno erariale. Il pregiudizio sarebbe derivato dalle spese seguite alla notifica di un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista esterno dopo la mancata corresponsione degli importi concordati in sede transattiva.
Secondo l’accusa, il dirigente non avrebbe evaso due richieste di appostare in bilancio le somme necessarie a onorare l’accordo, impedendo all’ente di proseguire le trattative e provocando il maggior esborso, quantificato nella differenza tra quanto corrisposto in via monitoria e l’importo transatto. La condotta è stata contestata a titolo di colpa grave. Il convenuto ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la transazione era stata sottoscritta e liquidata da altro dirigente senza preventiva copertura finanziaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la sequenza degli atti. In data 6 marzo 2015 un dirigente con funzioni di Rup stipula un accordo transattivo con il tecnico esterno, che rinuncia a parte del credito; l’ente si obbliga a liquidare la somma concordata entro sessanta giorni. La clausola che riserva al professionista di far valere i diritti originari in caso di inadempimento costituisce clausola risolutiva espressa e non esclude l’effetto novativo, restando il contratto perfezionato ed efficace ex art. 1965 cod. civ.
Segue la determina di liquidazione, adottata dal medesimo dirigente. La Corte osserva che la transazione, essendo immediatamente obbligatoria, avrebbe dovuto essere preceduta da una ricognizione delle coperture finanziarie e dal relativo impegno di spesa, come impongono gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267/2000 e i principi contabili applicati. Tali coperture erano quanto meno incerte: la stessa determina richiama disponibilità di somme non riscontrate dal settore finanziario, né risulta alcun visto di regolarità contabile.
Solo in data 7 maggio 2015 il dirigente chiede al convenuto di appostare l’ulteriore somma necessaria, dopo aver già contratto l’obbligo e liquidato gli oneri. La richiesta è formulata in contrasto con gli artt. 183, 184, 153 e 191 del Tuel. Il convenuto, dal canto suo, ha espresso parere sfavorevole di regolarità contabile sulla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio, evidenziando l’assenza di copertura e l’incompleto riferimento normativo.
Da qui la conclusione: la condotta del dirigente finanziario è esente da colpa grave e, soprattutto, priva di collegamento causale con il danno, neppure in via equivalente ex artt. 40 e 41 cod. pen. Non è dall’inerzia contestata che deriva il maggiore esborso seguito al decreto ingiuntivo. La domanda è respinta e le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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