Superminimo individuale non riducibile con accordi peggiorativi fuori sedi protette (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22767 del 06.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di irriducibilità della retribuzione, sancito dall’art. 2103 cod. civ., comporta che la retribuzione concordata al momento dell’assunzione non è riducibile neppure a seguito di accordo tra datore di lavoro e prestatore, ed è nullo ogni patto contrario che riduca il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale. Tale garanzia copre la sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni, non le componenti erogate per particolari modalità della prestazione. L’interpretazione dell’art. 2103 cod. civ., come modificato dall’art. 3 d.lgs. n. 81 del 2015, si applica a tutte le ipotesi di accordo per la riduzione della retribuzione, anche in assenza di mutamento di mansioni o di inquadramento, con la conseguenza che l’accordo deve essere stipulato, a pena di nullità, alle condizioni e nelle sedi protette di cui all’art. 2113 cod. civ. È irrilevante la rinuncia tacita del lavoratore, non potendosi attribuire conseguenze giuridicamente rilevanti a comportamenti di semplice inerzia.
Il Fatto
Il lavoratore, impiegato direttivo di una società, conveniva in giudizio il datore di lavoro per ottenere differenze retributive maturate in forza del rapporto subordinato, decurtate da una quota di superminimo stipendiale. Il Tribunale di Pesaro condannava la società a corrispondere la somma risultante dalla compensazione tra il credito retributivo riconosciuto al lavoratore e il credito accertato in favore della società, in parziale accoglimento della riconvenzionale, a titolo di restituzione delle somme sottratte alle casse societarie.
La Corte d’appello di Ancona, in riforma, riteneva tacitamente accettata la riduzione del superminimo prospettata dal datore di lavoro con raccomandata del 26 febbraio 2009. Il lavoratore ricorreva per cassazione affidandosi a due motivi, deducendo la violazione delle regole sull’accordo e sull’interpretazione del contratto.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama anzitutto la disciplina del superminimo: la discrezionalità datoriale nella sua determinazione incontra un ostacolo insormontabile nella immodificabilità unilaterale dell’obbligazione retributiva una volta che l’eccedenza sia entrata a far parte della retribuzione dovuta, con conseguente inoperatività del criterio di assorbimento nei successivi miglioramenti economici.
Il Collegio prende atto di un orientamento risalente, che riconosceva la piena disponibilità del superminimo individuale in quanto elemento non derivante da norme inderogabili. Richiama sul punto Cass. n. 5655 del 1985, oggetto di successive reinterpretazioni, e osserva che la giurisprudenza più recente valorizza il principio di irriducibilità della retribuzione, con le specificità indicate da Cass. n. 22041 del 2023.
La Corte corregge quindi l’impostazione del giudice di merito. Ricorda che la garanzia dell’irriducibilità si estende alla retribuzione compensativa delle qualità professionali essenziali, ma non alle componenti erogate per particolari modalità della prestazione, e richiama in tal senso Cass. sez. lav. n. 19092 del 2017, n. 22522 del 2021 e n. 29247 del 2017. Soprattutto, ribadisce che l’interpretazione dell’art. 2103 cod. civ. riformulato si applica a tutte le ipotesi di accordo di riduzione, anche senza mutamento di mansioni o inquadramento, come affermato da Cass. n. 26320 del 2024: gli accordi individuali sono stipulabili, a pena di nullità, alle condizioni previste e nelle sedi di cui all’art. 2113 cod. civ..
Quanto ai motivi, la Corte esclude che la rinuncia tacita possa reputarsi rilevante ed efficace nel rapporto di lavoro, perché lo squilibrio contrattuale tra le parti non consente di attribuire effetti giuridici a comportamenti di semplice inerzia. L’accertamento sul contegno delle parti ex artt. 2727 e segg. cod. civ. è però rimesso al giudice di merito.
Nel caso concreto le censure, formalmente ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., mirano in realtà a una diversa ricostruzione del fatto e a una rivalutazione delle risultanze istruttorie. La Corte richiama sul punto Sezioni Unite n. 34476 del 2021 e dichiara il ricorso inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese di lite e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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