Ricorso inammissibile se non si contestano le ragioni della proposta (Cass. civ. Sez. I n. 4206 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio definito a norma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso che non investa con specifiche critiche le ragioni della proposta di definizione è inammissibile. Il Collegio che recepisce tali ragioni può condannare d’ufficio la parte istante soccombente ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., liquidando una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente e un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende. Il giudice di legittimità non può essere chiamato a un nuovo esame del fatto quando il motivo riproponga la stessa valutazione già compiuta nel merito. L’omessa contestazione della ratio della proposta preclude ogni riesame delle questioni.

Il Fatto

Un fideiussore propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che in riforma della decisione di primo grado lo aveva condannato al pagamento, in favore della banca creditrice, della somma di euro 155.677,990 oltre interessi, quale garante delle obbligazioni assunte da una società nei confronti dell’istituto.

Il ricorso è affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso la mandataria della cessionaria del credito; la banca indicata come intimata non spiega difese. Esperita la proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorrente chiede la decisione della causa e la controricorrente deposita memoria illustrativa.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi denunciano violazione degli artt. 345 e 115 cod. proc. civ. e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il contratto di conto corrente fosse stato prodotto tardivamente, oltre dieci anni dopo l’avvio del giudizio monitorio, e che la decisione di appello si fondasse su una prova mai esistita.

La proposta di definizione aveva già qualificato inammissibili tali censure. Il Collegio osserva che la statuizione impugnata si allinea all’insegnamento secondo cui, in caso di smarrimento del fascicolo e dei documenti allegati, la parte ha l’onere di chiedere al giudice il termine per la ricostruzione e, esperite infruttuosamente le ricerche, può depositare nuovamente i documenti. Il mancato rinvenimento al momento della decisione, se il fascicolo risulta depositato, impone al giudice di disporne la ricerca con i mezzi a disposizione e consente alla parte di ricostruirne il contenuto, ove la produzione fosse stata rituale.

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 1283 cod. civ. per omesso rilievo d’ufficio della nullità del patto di capitalizzazione trimestrale del tasso a debito. La proposta lo ha ritenuto inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva già decurtato dal credito bancario la somma indebitamente pretesa a titolo di anatocismo. Il quarto motivo, relativo all’art. 2033 cod. civ. e al mancato computo di un pagamento, è stato giudicato manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale proceduto a nuovo accertamento del totale dovuto.

Il Collegio condivide integralmente tali considerazioni, non investite da specifiche critiche nell’istanza di opposizione, e dichiara il ricorso inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, la Corte applica l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamando Cass., Sez. U. n. 28540 del 2023, e condanna il ricorrente al pagamento di euro 7.500,00 in favore della controricorrente e di ulteriori euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende, dandosi atto dei presupposti per il contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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