Estinzione del rapporto prima della cessione ex d.l. n. 99/2017: esclusa la legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo (Cass. civ. Sez. 1 n. 18277 del 06.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione di azienda stipulata ai sensi del d.l. n. 99/2017, convertito dalla l. n. 121/2017, tra i commissari liquidatori di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e Intesa Sanpaolo s.p.a., i rapporti bancari già estinti alla data del 26 giugno 2017 — data di efficacia del subentro di quest’ultima nella posizione sostanziale delle prime per effetto del predetto contratto — rientrano tra il contenzioso espressamente escluso dagli effetti della cessione. Ne consegue che Intesa Sanpaolo s.p.a. non è passivamente legittimata nel relativo contenzioso, con assorbimento delle questioni relative all’accertamento del credito azionato dal correntista.

Il Fatto

La società Mondi Impianti snc conveniva in giudizio la BPVI s.p.a., chiedendone la condanna alla restituzione della somma complessiva di euro 44.305,81, asseritamente dovuta a titolo di indebito per poste illegittimamente addebitate sul conto corrente, ormai estinto, per interessi anatocistici, usurari, ultralegali e commissioni di massimo scoperto non dovute.

A seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della banca convenuta, il processo veniva riassunto nei confronti della BPVI in l.c.a. e di Intesa Sanpaolo s.p.a., quale successore a titolo particolare in virtù di contratto di cessione delle passività del 26.6.2017. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo Intesa Sanpaolo priva di legittimazione passiva. La Corte d’appello di Venezia, accogliendo l’appello dell’attrice, riconosceva invece la legittimazione passiva della banca e, nel merito, rigettava la domanda per insufficienza della documentazione prodotta. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione; Intesa Sanpaolo resisteva con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale in due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente il ricorso incidentale, in quanto investente una questione logicamente pregiudiziale, relativa alla legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo s.p.a. I due motivi, congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono stati ritenuti fondati sulla scorta della giurisprudenza recente della Corte stessa.

Il primo motivo denunciava la parziale nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la legittimazione passiva sul presupposto della pendenza del giudizio alla data della cessione, senza considerare che il rapporto di conto corrente era stato estinto già nel 2014 e, pertanto, non rientrava nell’ambito delle posizioni cedute. Il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 1362 e 1365 cod. civ., per avere la Corte d’appello affermato che la pendenza del giudizio alla data della cessione fosse sufficiente a configurare la legittimazione passiva della cessionaria.

La Corte ha richiamato il principio affermato da Cass. n. 15670/2025, secondo cui, in tema di cessione di azienda stipulata ex d.l. n. 99/2017, i rapporti bancari già estinti alla data del 26 giugno 2017 — data di efficacia del subentro di Intesa Sanpaolo nella posizione sostanziale delle banche cedenti — rientrano tra il contenzioso espressamente escluso dagli effetti della cessione, con la conseguenza che la banca cessionaria non è passivamente legittimata nel relativo contenzioso.

Nella specie, non essendo contestato che il conto corrente in questione fosse stato estinto nel 2014, prima della cessione aziendale, la Corte ne ha tratto la conseguenza dell’esclusione della legittimazione passiva della banca. L’accoglimento del ricorso incidentale ha determinato l’assorbimento del ricorso principale, concernente l’accertamento del credito azionato.

La sentenza impugnata è stata pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, per l’esame delle questioni afferenti alla domanda di restituzione dell’indebito, anche in ordine alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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