Litisconsorzio necessario escluso nella liquidazione ex art. 36-bis su errore del socio (Cass. civ. Sez. V n. 10232 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario e di attribuzione dei redditi di società di persone in applicazione del principio di trasparenza ex art. 5 t.u.i.r., il litisconsorzio necessario sussiste tra i soli soci, e non anche con la società, nell’ipotesi in cui venga in rilievo solo la ripartizione del reddito tra i titolari delle quote. Esso va escluso del tutto quando la controversia non verta sull’effettiva entità della quota ma solo, a seguito di procedura automatizzata ex art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sull’errore commesso dal contribuente nella relativa dichiarazione. La sentenza con cui il giudice di appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice a quo è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, avendo carattere definitivo.

Il Fatto

L’Ufficio emetteva nei confronti della contribuente una cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, rilevando l’omesso versamento delle imposte dovute in ragione delle partecipazioni detenute, con una quota pari al 10 per cento, nelle società indicate al quadro RH della dichiarazione dei redditi.

La contribuente si opponeva rilevando che la quota di partecipazione era in realtà pari al 3 per cento. La C.t.p. accoglieva il ricorso. La C.t.r., ritenuto che il giudizio si fosse svolto in violazione del litisconsorzio necessario tra i soci e la società, annullava la sentenza e rimetteva la causa al primo giudice. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ribadisce in via preliminare che la sentenza con cui il giudice d’appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice a quo è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di provvedimento a carattere definitivo, perché conclude il procedimento davanti al giudice di appello ed esclude un ulteriore potere decisorio dello stesso giudice che l’ha pronunciata (Sezioni Unite n. 10015 del 2021, Sezioni Unite n. 25774 del 2015).

Nel merito, il primo motivo è fondato. L’unitarietà dell’accertamento, alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci, comporta in linea generale che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguardi inscindibilmente società e tutti i soci, con configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario (Sezioni Unite n. 14815 del 2008). Quando però viene in rilievo la sola ripartizione del reddito tra i titolari delle quote, il vincolo opera soltanto nei confronti di tutti i soci, con esclusione della società.

Alla regola del litisconsorzio necessario fa eccezione il caso in cui il contribuente prospetti solo questioni personali. La C.t.r. ha individuato l’oggetto della contesa nella stima dell’entità della porzione di reddito societario proiettata in capo alla contribuente: già per questa ragione ha errato nel ritenere sussistente il litisconsorzio con la società.

Il recupero a tassazione derivava dal controllo automatizzato della dichiarazione in cui la contribuente aveva indicato una quota maggiore di quella effettiva per un errore di compilazione. Lo stesso Ufficio aveva chiarito di non aver mai messo in dubbio che la partecipazione fosse del 3 per cento, essendosi limitato a evidenziare il rimedio per emendare l’errore. La questione controversa non investe quindi nemmeno la ripartizione dei redditi tra i soci, ma solo le modalità di correzione dell’errore: è una questione personale, rispetto alla quale non sussiste litisconsorzio né con la società né con gli altri soci.

La Corte enuncia il principio secondo cui la controversia verte in materia di liquidazione delle imposte dovute dal socio, che l’Amministrazione ha iscritto a ruolo sulla base di una procedura di mero controllo automatico della dichiarazione, senza alcuna rettifica dei redditi dichiarati dalla società né di quelli dei soci. La sentenza impugnata è pertanto cassata con rinvio, assorbito il secondo motivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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