Credito d’imposta ricerca e sviluppo escluso per innovazioni ordinarie (Cass. civ. Sez. V n. 7234 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo previsto dall’art. 3 d.l. n. 145 del 2013 presuppone che gli investimenti possiedano il requisito della novità, intesa come innovatività generale o di mercato, e non come mero svecchiamento o ammodernamento dell’impresa. Le attività di implementazione organizzativa di un servizio già esistente, realizzate con dispositivi noti al mercato, non sono sussumibili in alcuna delle fattispecie elencate nel comma 4 della norma. Esse integrano piuttosto le modifiche ordinarie o periodiche di servizi esistenti di cui al successivo comma 5, rappresentando mere migliorie prive di attitudine agevolativa.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate ha notificato al contribuente, nella qualità di socio accomandatario di una società in accomandita semplice, un avviso di accertamento diretto a recuperare a tassazione tributi indebitamente compensati. Nel processo verbale di constatazione posto a base dell’atto si contestava l’utilizzo di un credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, per difetto del requisito della novità che deve connotare gli investimenti agevolabili.

La CTP di Asti aveva rigettato il ricorso del contribuente; la CTR del Piemonte aveva invece accolto l’appello. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito dal contribuente con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.l. n. 145 del 2013, del D.M. 27 maggio 2015 e dell’art. 10 l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La doglianza è che la CTR abbia confuso l’innovatività in concreto, correlata allo svecchiamento dell’impresa, con l’innovatività generale o di mercato richiesta dalla disciplina agevolativa. Il motivo è fondato.

La Corte muove dalla ricostruzione della norma: l’art. 3 d.l. n. 145 del 2013 riconosce a tutte le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore e dal regime contabile, un credito d’imposta sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti. Il comma 4 enuclea poi un novero di attività di ricerca e sviluppo, alle quali sono consustanziali la sperimentazione e l’acquisizione di nuove conoscenze, con costi destinati a produrre effetti virtuosi negli anni e non immediatamente.

Su queste basi la Corte esamina le attività contestate — la dotazione telefonica degli addetti e l’organizzazione del servizio di ronda — e ne verifica la riconducibilità alle singole lettere del comma 4. Esse non rientrano nella lettera a), che richiede lavori sperimentali o teorici finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni osservabili. Non sono sussumibili nella lettera b), non sostanziandosi in una ricerca pianificata né in indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, e restando avulse dal profilo della creazione di componenti di sistemi complessi o di prototipi. Non sono ascrivibili alla lettera c), mancando l’elaborazione di piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi; né alla lettera d), che presuppone la produzione e il collaudo di prodotti non impiegati in vista di applicazioni industriali.

Le attività in questione, conclude la Corte, si inscrivono piuttosto nell’ambito applicativo del comma 5 dell’art. 3 d.l. n. 145 del 2013, quali modifiche ordinarie o periodiche di servizi esistenti, idonee a rappresentare meri miglioramenti. Da qui l’evidente violazione della norma evocata in rubrica, la cassazione della sentenza d’appello e il rinvio alla CTR del Piemonte in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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