Osservazioni al PVC e obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 7237 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente presentate ai sensi dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000. La nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge, oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto. L’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di valutare le osservazioni del contribuente, ma non quello di esplicitarne la valutazione nell’atto impositivo. Il giudice di merito non può pertanto annullare l’avviso per la sola omissione della menzione delle memorie difensive.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una verifica della Guardia di finanza, conclusa con il riconoscimento di un maggior reddito di impresa in capo a una società di persone. L’Ufficio ha emanato l’avviso di accertamento verso la società e, in forza dell’art. 5 TUIR, ha accertato la conseguente maggiore IRPEF in capo ai soci.

Società e soci hanno impugnato separatamente gli atti, ma in due giudizi distinti. In entrambi i gradi di merito i ricorsi sono stati respinti in primo grado e accolti in appello: la Commissione Tributaria Regionale della Calabria ha ritenuto fondata la doglianza dei contribuenti, poiché l’Ufficio non aveva considerato la memoria depositata a seguito della notificazione del PVC. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso entrambe le sentenze.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte affronta la questione della corretta instaurazione del contraddittorio. L’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con l’obbligo per il giudice di integrare il contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio.

La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui, quando gli avvisi siano stati impugnati autonomamente da tutti i soci e dalla società e i giudizi separati siano stati esaminati dallo stesso giudice in modo strettamente coordinato, con identica motivazione, sì da escludere ogni rischio di contrasto tra giudicati, la Corte di cassazione può disporre la riunione dei procedimenti, per connessione oggettiva ex art. 274 c.p.c., anziché l’annullamento delle sentenze di merito. Deve ritenersi rispettata la ratio del litisconsorzio necessario e sussistente una sorta di litisconsorzio sostanziale.

Nel merito, il primo motivo di ricorso dell’Agenzia contesta la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, degli art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la sentenza di appello imposto all’Ufficio di esplicitare le valutazioni sulle memorie dei contribuenti. Il motivo è ritenuto fondato.

La Corte ribadisce che è valido l’avviso che non menzioni le osservazioni del contribuente, poiché la nullità consegue solo alle irregolarità espressamente sanzionate dalla legge o lesive di specifici diritti e garanzie: l’Amministrazione deve valutare le osservazioni, ma non esplicitarne l’esito nell’atto impositivo. Di conseguenza, accolto il primo motivo, i secondi motivi restano assorbiti. Le sentenze sono cassate con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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