Crimini di guerra, competenza inderogabile del Tribunale di Roma (Cass. civ. Sez. III n. 33663 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per le controversie in cui sia parte il Ministero dell’economia e delle finanze, aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l’umanità commessi dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, il giudice territorialmente competente è individuato, secondo il criterio del forum destinatae solutionis, negli Uffici giudiziari di Roma. Tale criterio va determinato in base alla disposizione speciale dettata dall’art. 43 del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha attribuito in via esclusiva al MEF la titolarità passiva e ha individuato nella tesoreria centrale, ubicata nella Capitale, l’ufficio deputato all’erogazione dei ristori risarcitori. La competenza così radicata è inderogabile e prevale sulla domanda proposta nei confronti dello Stato estero.

Il Fatto

La moglie e la figlia di un militare catturato sul fronte greco e internato in un campo di prigionia tedesco tra il 1943 e il 1945, deceduto nel 2018, hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Repubblica federale di Germania e il Ministero dell’economia e delle finanze, chiedendo, iure successionis, la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal congiunto. La domanda è stata proposta anche ai sensi dell’art. 43 del d.l. n. 36 del 2022, che ha istituito presso il MEF un fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l’umanità perpetrati dalle truppe tedesche del Terzo Reich.

Lo Stato estero è rimasto contumace; il MEF si è costituito rivendicando la propria titolarità passiva. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 13 novembre 2024, si è dichiarato incompetente per territorio ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ., indicando il Foro di Firenze in base alle norme sulla contabilità generale dello Stato. Riassunta la causa, il Tribunale di Firenze ha a sua volta richiesto d’ufficio il regolamento di competenza, ritenendo radicata la competenza in Roma.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie l’istanza di regolamento d’ufficio. Il collegio richiama integralmente, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la motivazione della propria ordinanza resa in fattispecie analoga, ribadendo il principio secondo cui il foro competente è quello di Roma, luogo di ubicazione della tesoreria di riferimento dell’autorità amministrativa centrale istituita presso il MEF.

La Corte chiarisce la distinzione rispetto al diverso precedente nel quale la controversia era stata promossa esclusivamente nei confronti dello Stato estero e il MEF era intervenuto facendo valere non una legittimazione passiva, ma la legittimazione ad intervenire nel giudizio risarcitorio.

Nel caso in cui la domanda sia proposta anche nei confronti dello Stato italiano, la costituzione del Ministero, avvenuta nella contumacia dello Stato estero con la rivendicazione della propria esclusiva legittimazione passiva, integra la costituzione dell’amministrazione statale come “giusta parte”, in luogo di quella erroneamente individuata nell’atto introduttivo. Si realizza così un effetto di sanatoria equivalente a quello disegnato dall’art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260.

Da ciò discende la competenza inderogabile del giudice del foro erariale. Il criterio di radicamento è il forum destinatae solutionis, con esclusione del forum commissi delicti, essendo l’illecito perpetrato fuori dai confini nazionali, e con applicazione delle norme di contabilità pubblica in luogo dell’art. 1182 cod. civ..

Il radicamento in Roma trova conforto nell’art. 4 del D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 giugno 2023, secondo cui l’erogazione dei ristori è effettuata dalla Direzione dei servizi del Tesoro con attribuzione della competenza unicamente alla tesoreria centrale, con esclusione delle tesorerie territoriali. La Corte dichiara pertanto la competenza per territorio inderogabile del Tribunale di Roma e assegna per la riassunzione il termine di mesi tre dalla pubblicazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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