Prescrizione del credito dei medici specializzandi dal 27 ottobre 1999 (Cass. civ. Sez. III n. 33662 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relativo al compenso dei medici ammessi ai corsi di specializzazione, si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999, il cui art. 11 ha riconosciuto la borsa di studio ai soli beneficiari delle sentenze irrevocabili del giudice amministrativo. Da quel momento gli altri aventi diritto hanno avuto la ragionevole certezza della definitiva inadempienza statale. Le incertezze su giurisdizione, natura dell’azione e legittimazione passiva non impediscono il decorso della prescrizione, potendo essere rimosse con il regolamento di giurisdizione e non richiedendo iniziative giudiziali gli atti interruttivi. La rinuncia al ricorso non giustifica il raddoppio del contributo unificato, misura eccezionale di stretta interpretazione.
Il Fatto
Alcuni medici convennero in giudizio davanti al Trib. Roma, nel 2012, la Presidenza del Consiglio dei ministri e tre Ministeri, chiedendo la condanna solidale al risarcimento del danno per la mancata attuazione delle direttive europee sul compenso degli specializzandi. Esposero di aver frequentato corsi di specializzazione post lauream senza percepire alcuna remunerazione, poiché lo Stato aveva previsto una borsa di studio annuale solo per gli iscritti dall’anno accademico 1991/1992.
Il Tribunale rigettò le domande, accogliendo l’eccezione di prescrizione. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4692/2022, confermò il rigetto, condannando i medici alle spese e a una ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. Esclusa anche la domanda subordinata di indebito arricchimento, in quanto azione residuale. Da qui i ricorsi per cassazione, riuniti e decisi con l’ordinanza in esame.
La Motivazione della Corte
La Corte riunisce i tre ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., qualificando come principale quello notificato per primo e come incidentali gli altri. Esamina poi le rinunce depositate da due ricorrenti, dichiarando l’estinzione del giudizio nei loro confronti e compensando le spese. Esclude il raddoppio del contributo unificato, perché l’istituto opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva.
Nel merito, le censure sulla decorrenza della prescrizione sono dichiarate inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. La Corte richiama il consolidato indirizzo delle sentenze gemelle n. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermato dalle Sezioni Unite n. 30649 del 2018, n. 17619 e n. 18640 del 2022. L’art. 11 della legge n. 370/1999 ha reso definitivo l’inadempimento residuo, sostituendo all’obbligazione risarcitoria un’obbligazione satisfattiva di natura risarcitoria, con debito di valuta. Nessun momento successivo può individuarsi come dies a quo.
La Corte respinge l’argomento secondo cui le incertezze giurisprudenziali avrebbero differito l’inizio della prescrizione. La questione della giurisdizione non incide sulla consapevolezza della lesione e l’eventuale errore è rimediabile con il regolamento di giurisdizione. La durata decennale del termine rende irrilevante la qualificazione dell’azione. Quanto alla legittimazione passiva, l’evocazione di un organo statuale diverso costituisce mera irregolarità sanabile, essendo il soggetto tenuto lo Stato.
La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è giudicata manifestamente infondata, non sussistendo alcuna incertezza interpretativa. Il richiamo all’ordinanza interlocutoria della Sesta Sezione n. 9101 del 2022 è privo di valore, trattandosi di valutazione sommaria, peraltro superata da Cass. n. 28130 del 2022. Il motivo fondato sull’art. 101 Cost. è incongruo: la conformità al consolidato orientamento di legittimità è di per sé pronuncia conforme alla legge.
Gli ulteriori motivi sono inammissibili o infondati: la dedotta omessa pronuncia non è supportata dalla necessaria precisazione; l’azione di indebito arricchimento è preclusa quando la domanda principale sia rigettata per prescrizione, secondo le Sezioni Unite n. 33954 del 2023; la mancata compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Infine, la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. è confermata, avendo i ricorrenti agitato questioni già reiteratamente decise.
Nota della Redazione
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