Cumulo gratuito: la contribuzione ENPAV non modifica il sistema di calcolo (Corte dei Conti Sez. I App. n. 210 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il cumulo gratuito di periodi assicurativi maturati presso gestioni previdenziali diverse, previsto dall’art. 1, commi da 239 a 248, della legge n. 228/2012, consente di conseguire e quantificare un’unica pensione, ma non modifica il sistema di calcolo del trattamento previdenziale. Il rinvio contenuto nell’art. 1, comma 246, al comma 239 va inteso in senso statico o formale: esso si riferisce alla lettera originariamente vigente e non al testo modificato nel tempo. Pertanto la contribuzione accreditata presso una cassa privatizzata dei liberi professionisti, come l’ENPAV, non rileva ai fini dell’individuazione del sistema retributivo, restando necessaria l’anzianità di diciotto anni maturata nell’assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive alla data del 31 dicembre 1995. Le esigenze di equilibrio finanziario delle casse privatizzate restano regolate dalla loro autonomia gestionale.
Il Fatto
Gli appellati, titolari di trattamento pensionistico in regime di cumulo giuridico, avevano chiesto alla Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia la rideterminazione della quota di pensione a carico dell’INPS con il sistema retributivo. Assumevano di aver maturato al 31 dicembre 1995 un servizio complessivo superiore ai diciotto anni, computando anche i contributi versati presso l’ENPAV.
La Sezione lombarda aveva accolto il ricorso, valorizzando il tenore letterale dell’art. 1, comma 246, della legge n. 228/2012, che impone di tener conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni richiamate dal comma 239. L’INPS ha proposto appello, sostenendo la violazione dell’art. 1 della legge n. 335/1995 e dei commi 239 e seguenti della legge n. 228/2012.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda la computabilità, ai fini dell’individuazione del metodo di calcolo, dei servizi prestati presso una cassa previdenziale privata oggetto di cumulo gratuito. L’Istituto appellante sosteneva che il rinvio del comma 246 al comma 239 avesse natura statica o formale, con la conseguenza che il metodo retributivo resterebbe riservato a chi al 31 dicembre 1995 avesse maturato diciotto anni di contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria.
Il Collegio ricostruisce l’istituto del cumulo gratuito, introdotto dalla legge n. 228/2012 per i lavoratori iscritti alle gestioni dell’INPS ed esteso dall’art. 1, comma 195, della legge n. 232/2016 anche ai liberi professionisti, con richiamo agli enti di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. n. 103/1996. Il cumulo consente di unificare periodi non coincidenti al fine di conseguire un’unica pensione, ma ciascuna gestione determina il trattamento pro quota secondo le regole di calcolo del proprio ordinamento.
La Corte rileva che il legislatore del 2016 ha modificato soltanto il comma 239, senza innovare espressamente i commi successivi relativi alle modalità di computo. Né la legge n. 228/2012 né la legge n. 232/2016 hanno apportato espresse modificazioni all’art. 1, commi 12 e 13, della legge n. 335/1995, in combinato con il comma 6. Poiché le disposizioni di tale legge costituiscono, per espressa statuizione dell’art. 1, comma 2, principi fondamentali di riforma economico sociale, deroghe sono ammesse solo mediante modifiche espresse.
Ne deriva che il rinvio del comma 246 va letto in senso statico o formale, riferito cioè alla lettera originariamente vigente, e non dinamico o ricettizio. Il computo unitario dei periodi maturati presso gestioni diverse resta funzionale al conseguimento e alla quantificazione del diritto a pensione, senza tradursi nella modifica del sistema di calcolo per i periodi relativi a gestioni diverse da quelle del comma 6. La Corte richiama l’orientamento contabile prevalente, di recente Sez. I appello, sent. n. 101/2025 e sent. n. 206/2024.
L’INPS ha quindi correttamente applicato il sistema di calcolo misto, non avendo gli appellati maturato i diciotto anni nell’assicurazione obbligatoria alla data del 31 dicembre 1995. L’appello è accolto, con annullamento della sentenza gravata. Le spese processuali di entrambi i gradi sono compensate, in ragione dei non univoci orientamenti giurisprudenziali sulla questione.
Nota della Redazione
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