Compensazione delle spese nel giudizio pensionistico contabile e obbligo di motivazione (Corte dei Conti Sez. I App. n. 216 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese nel giudizio contabile pensionistico non può fondarsi su una motivazione che si limiti a richiamare la particolarità delle questioni trattate, senza esplicitare le ragioni che giustificano la deroga al criterio della soccombenza. L’onere di motivazione imposto dall’art. 31 c.g.c. e dall’art. 132, comma 4, c.p.c. è assolto solo quando il giudice dia conto delle concrete ragioni della compensazione. Nel giudizio di appello pensionistico, delimitato dall’art. 170 c.g.c. ai soli motivi di diritto, è ammissibile il gravame che deduca l’errore di diritto nella determinazione del regime delle spese. L’accoglimento del motivo impone la riforma parziale del capo sulle spese e la loro liquidazione secondo il principio della soccombenza, in favore anche del procuratore antistatario.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto il regime delle spese di un giudizio pensionistico definito in primo grado dalla Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria. Con la sentenza impugnata il ricorso era stato accolto, ma le spese erano state integralmente compensate tra le parti.

La parte appellante, in qualità di erede del ricorrente originario, ha impugnato la sentenza nella sola parte relativa alla compensazione, deducendo la violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132, comma 4, c.p.c. e degli artt. 4 e 39 c.g.c., oltre alla contraddittorietà e insufficienza della motivazione. Ha chiesto la riforma parziale del capo sulle spese e la condanna dell’INPS alla rifusione, con distrazione in favore del procuratore antistatario. L’Istituto si è costituito sostenendo la non censurabilità delle scelte discrezionali del giudice contabile in materia.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha esaminato in via preliminare l’ammissibilità del gravame alla luce dell’art. 170 c.g.c., che nei giudizi pensionistici limita l’appello ai soli motivi di diritto. La questione relativa alla portata dispositiva di una norma giuridica e al suo ambito applicativo integra un motivo di diritto e rende, pertanto, il gravame ammissibile per il profilo dell’errore di diritto dedotto.

Sul merito, la Corte ha rilevato che la sentenza di primo grado aveva giustificato la compensazione con la sola formula della “particolarità delle questioni trattate”. Si tratta di una motivazione che non esplica in alcun modo le ragioni della compensazione, limitandosi al richiamo a una peculiarità della fattispecie.

La Sezione ha ritenuto che l’esito del giudizio dovesse invece condurre al riconoscimento delle spese, da basare sul principio della soccombenza e sull’attività difensiva svolta dall’appellante per l’affermazione del proprio diritto. La motivazione della sentenza impugnata si è rivelata quindi carente rispetto all’onere imposto dall’art. 31 c.g.c..

Conseguentemente, la Corte ha proceduto alla riforma parziale della sentenza limitatamente al capo sulle spese, liquidandole in euro 6.300 complessivi, pari a euro 2.100 per ciascuna fase del giudizio di appello, oltre oneri di legge, a carico dell’INPS e in favore della parte appellante e del procuratore antistatario. Ha inoltre escluso la responsabilità aggravata, perché la difesa in giudizio costituisce esercizio di un diritto anche quando le ragioni poste a base della propria posizione risultino infondate. Nulla per le spese di giudizio, trattandosi di questione di natura previdenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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