Inammissibilità del parere richiesto ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1/2026 per contrasto con la funzione consultiva della Sezione Valle d’Aosta (Corte dei Conti Sez. contr. Valle d’Aosta n. 30 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 2 della legge n. 1/2026, che estende la funzione consultiva della Corte dei conti a questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete, non trova applicazione nei confronti della Sezione regionale di controllo per la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. Tale Sezione è disciplinata dal d.lgs. n. 179/2010, norma di attuazione dello statuto speciale, che limita l’esercizio della funzione consultiva all’emanazione di “motivati avvisi” in materia di contabilità pubblica, aventi carattere esclusivamente generale ed astratto. Ne consegue che è inammissibile oggettivamente la richiesta di parere che, ancorché formulata ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1/2026, verta su una fattispecie concreta, come l’interpretazione degli effetti di una sentenza della Corte di giustizia su una procedura già aggiudicata e contrattualizzata.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1/2026, ha richiesto alla Sezione di controllo per la Valle d’Aosta un parere concernente gli effetti di una sentenza della Corte di giustizia UE sul diritto di prelazione. La questione riguardava una procedura di partenariato pubblico-privato già aggiudicata e contrattualizzata, per la quale l’ente prospettava due alternative: mantenere il rapporto con il promotore che aveva esercitato la prelazione, invocando il principio del tempus regit actum, ovvero recedere dal contratto e ripubblicare la procedura.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente verificato i presupposti di ammissibilità della richiesta. Sotto il profilo soggettivo, ha riconosciuto la legittimazione del Sindaco. Sotto quello oggettivo, ha però rilevato che la propria funzione consultiva è definita dall’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 179/2010, che consente di rendere “motivati avvisi” in materia di contabilità pubblica, secondo un perimetro che la giurisprudenza contabile ha ricondotto al modello dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Tale modello è tradizionalmente limitato a questioni di carattere generale ed astratto, al fine di evitare che la magistratura contabile si trasformi in organo di co-amministrazione.

La Sezione ha quindi analizzato la portata della nuova funzione consultiva introdotta dall’art. 2 della legge n. 1/2026, che consente pareri anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse al PNRR e al PNC. Ha ricostruito i tre orientamenti interpretativi emersi nella prassi, accogliendo quello secondo cui la norma, con la congiunzione “anche”, introduce una funzione additiva per le fattispecie connesse all’attuazione del PNRR e del PNC. Ha precisato che, anche in questa lettura, la funzione consultiva generale resta ancorata ai caratteri della generalità e dell’astrattezza.

La Sezione ha concluso che nessuna delle interpretazioni dell’art. 2 della legge n. 1/2026 può superare i limiti del d.lgs. n. 179/2010. La norma di attuazione statutaria, di rango superiore alla legge ordinaria, circoscrive l’attività consultiva della Sezione ai soli pareri generali e astratti, escludendo ogni intervento su fattispecie concrete. Inoltre, ha rilevato il contrasto con l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 179/2010, che esclude l’applicazione alla Sezione della funzione nomofilattica delle Sezioni riunite prevista dall’art. 17, comma 31, del d.l. n. 78/2009, mentre l’art. 2 della legge n. 1/2026 affida proprio alle Sezioni riunite la funzione nomofilattica in materia consultiva.

La richiesta, riguardando una fattispecie concreta, è stata pertanto dichiarata inammissibile sotto il profilo oggettivo, assorbendo ogni altro aspetto. La Sezione ha infine disposto la trasmissione della deliberazione al Comune richiedente e agli altri organi istituzionali interessati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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