Cuneo fiscale IRAP riconosciuto se la tariffa non è remunerativa (Cass. civ. Sez. V n. 4527 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di cuneo fiscale, la deduzione di cui all’art. 11 d.lgs. n. 446/1997 a fini IRAP è esclusa solo nei confronti delle imprese che operano in regime di mercato protetto e che ricevono una tariffa remunerativa, cioè fissata dalla pubblica amministrazione e idonea ad assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento tenendo conto del costo fiscale derivante dall’IRAP. Qualora la tariffa non sia remunerativa, il beneficio va riconosciuto, a prescindere dalla qualificazione del rapporto come concessione o appalto. Non rilevano gli ulteriori corrispettivi di natura latamente tariffaria, fissati dalle amministrazioni e non posti a carico dell’utenza. La qualificazione giuridica del rapporto è sindacabile in sede di legittimità, a differenza dell’interpretazione della volontà contrattuale.

Il Fatto

Un consorzio operante nel settore della depurazione delle acque reflue impugnava un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria gli aveva disconosciuto la deduzione del cuneo fiscale ai fini IRAP per l’anno d’imposta 2013. Secondo l’ufficio, il consorzio aveva operato come concessionario a tariffa, con conseguente esclusione dal beneficio.

Entrambi i gradi di merito si erano pronunciati a sfavore del consorzio. Quest’ultimo proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 446/1997 e dell’art. 1362 cod. civ. L’amministrazione resisteva con controricorso e il ricorrente depositava memoria illustrativa.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla giurisprudenza consolidata secondo cui la misura agevolativa non si applica alle imprese che svolgono attività regolamentata, ossia operano in una situazione di mercato protetto. Tale situazione ricorre quando la gestione del servizio avviene sulla base di una concessione traslativa, con attribuzione all’impresa di diritti inerenti un’attività economica in origine riservata alla pubblica amministrazione, e il corrispettivo è costituito da una tariffa fissata o regolamentata dall’amministrazione.

Il Collegio richiama la decisione della Commissione europea del 12 settembre 2007, che ha riconosciuto la legittimità dell’esclusione del beneficio nei confronti delle public utilities, proprio per evitare il rischio di sovra-compensazione derivante dal fatto che il livello delle tariffe era stato determinato tenendo conto dell’onere IRAP.

Da qui la precisazione centrale: l’esclusione opera solo se la tariffa è remunerativa, cioè capace di generare un profitto e di scontare il costo fiscale. Se invece la tariffa non assicura l’equilibrio economico-finanziario, il beneficio va riconosciuto. A maggior ragione esso spetta quando il rapporto è regolato da un mero appalto di servizi, perché la remunerazione avviene su corrispettivo concordato ed è escluso il rischio di sovra-compensazione.

La Corte chiarisce poi che non può attribuirsi rilievo a ulteriori corrispettivi di natura latamente tariffaria, fissati dalle amministrazioni e non posti a carico dell’utenza. Solo la tariffa che tenga specificamente conto del costo fiscale IRAP, variando automaticamente al variare di tale costo, giustifica l’esclusione, che in tal modo resta neutrale e non selettiva. Il Collegio ribadisce che la qualificazione giuridica del rapporto rientra nello scrutinio di legittimità, mentre l’interpretazione della volontà dei contraenti resta riservata al giudice di merito.

Nel caso concreto, dalla documentazione emergeva l’assenza di ricavi diretti e il ribaltamento dei costi in capo agli enti consorziati, con un corrispettivo rappresentato da una tariffa non remunerativa. Di qui l’irrilevanza della distinzione tra concessione e appalto e l’accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata è cassata e, non essendovi ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso introduttivo è accolto nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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