Rimborso tributario per sisma 2002: termine biennale dall’entrata in vigore della legge (Cass. civ. Sez. V n. 4528 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso di versamenti effettuati per imposte dirette non dovute, la disciplina di cui all’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, che fissa il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente se i versamenti non risultavano dovuti fin dall’origine. Quando il diritto alla restituzione sorge in data posteriore al pagamento, per effetto di jus superveniens, trova applicazione l’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, disposizione residuale e di chiusura del sistema, che prevede il termine biennale decorrente dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione. Nelle fattispecie di definizione agevolata introdotte per gli eventi sismici, il termine biennale per l’istanza di rimborso decorre dall’entrata in vigore della norma che ha attribuito il beneficio, non dal diverso termine stabilito dalla legge per la definizione agevolata della posizione fiscale.

Il Fatto

Il contribuente presentava in data 29 dicembre 2010 istanza di rimborso dell’eccedenza tra IRPEF, IRAP e IVA versate negli anni 2002-2005, invocando il beneficio di cui all’art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006, previsto per i soggetti residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2002. Avverso il silenzio-rifiuto proponeva ricorso, accolto in primo grado; la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia, ritenendo tempestiva l’istanza e sussistenti i requisiti.

L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente. Il contribuente rimaneva intimato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La Corte ribadisce che la motivazione apparente ricorre solo quando dalla stessa non sia possibile evincere l’iter logico seguito dal giudice. Nella specie, il giudice d’appello ha operato un’equiparazione tra la vicenda in esame e la disciplina relativa al sisma del 1990, ha ritenuto sussistenti i requisiti del regolamento de minimis, reputando sufficiente l’autocertificazione prodotta, e ha accolto la domanda rigettando implicitamente l’eccezione di decadenza.

Il secondo motivo è fondato. La Corte richiama il principio secondo cui, quando il diritto alla restituzione sorge in epoca successiva al pagamento, si applica l’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, con termine biennale dal presupposto della restituzione (Cass. n. 32309 del 2019; Cass. n. 23589 del 2012). Nella fattispecie, l’importo era originariamente dovuto ed è divenuto rimborsabile solo per effetto della legge n. 296/2006: il termine applicabile è dunque quello biennale.

Quanto al dies a quo, la Corte opera la distinzione tra il termine per l’istanza di rimborso e quello per la definizione agevolata. Il primo decorre dall’entrata in vigore della norma che ha introdotto il beneficio; il secondo, fissato direttamente dalla legge, risponde a una funzione diversa, di regolarizzazione della posizione fiscale. La ratio che giustifica il beneficio per chi abbia assolto o non assolto all’obbligo tributario è comune, ma le due situazioni non sono assimilabili.

Poiché la l. n. 296/2006 è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (art. 1, comma 1364), l’istanza presentata il 29 dicembre 2010 è tardiva (Cass. n. 36482 del 2023). Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza cassata e, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., la causa decisa nel merito con rigetto del ricorso introduttivo. Le spese di merito sono compensate, quelle di legittimità poste a carico dell’intimato soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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