Notifica via PEC alla PA all’indirizzo sbagliato: è nulla, non fa decorrere il termine breve né si sana (Cass. 9902/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 9902/2026, pubblicata il 17 aprile 2026 (R.G.N. 15503/2025) — camera di consiglio del 10 aprile 2026, Presidente Alberto Giusti, Relatrice Alessandra Dal Moro.

Il principio di diritto

«Nel caso di notificazione nulla, in quanto difforme dalle modalità telematiche previste dalla disciplina vigente, non decorre da tale notifica invalida il termine breve per la proposizione dell’appello, né la nullità può considerarsi sanata per raggiungimento dello scopo, non potendosi individuare, in ragione della necessaria interpretazione restrittiva delle norme in materia di decadenza dall’impugnazione, la decorrenza del predetto termine da un momento diverso da quello coincidente con la notifica compiuta nel rispetto delle forme telematiche prescritte».

Il fatto

Il Ministero dell’Interno, condannato in primo grado — in contumacia involontaria — al risarcimento di 30.000 euro, proponeva appello. La controparte eccepiva la tardività: la sentenza era stata notificata via PEC il 25 dicembre 2021 a un indirizzo dell’Avvocatura dello Stato tratto dall’IPA (l’indice usato per la corrispondenza istituzionale, non per gli atti giudiziari) e solo l’11 marzo 2022 all’indirizzo corretto iscritto nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni. La Corte d’appello dichiarava l’appello inammissibile, ritenendo la prima notifica idonea a far decorrere il termine breve e comunque sanata per raggiungimento dello scopo. Il Ministero ricorreva per cassazione.

La motivazione

Il motivo è fondato. Nelle controversie in cui è parte un’Amministrazione dello Stato la notifica della sentenza va effettuata presso l’Avvocatura erariale, indipendentemente dalla contumacia. Per le notificazioni telematiche alla pubblica amministrazione l’indirizzo valido è esclusivamente quello iscritto nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni gestito dal Ministero della Giustizia, e non quello reperibile nell’IPA. La notifica del 25 dicembre 2021, eseguita all’indirizzo IPA, è pertanto nulla e non fa decorrere il termine breve d’impugnazione; la nullità non può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, imponendosi un’interpretazione restrittiva delle norme sulla decadenza dall’impugnazione (Cass. n. 24817/2024 e n. 14195/2021; Sez. Un. n. 20866/2020).

Esito: accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Implicazioni pratiche

Per notificare validamente una sentenza a una pubblica amministrazione via PEC — e far così decorrere il termine breve d’impugnazione — occorre utilizzare l’indirizzo iscritto nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni (per lo Stato, presso l’Avvocatura erariale). La notifica a un indirizzo tratto dall’IPA è nulla e non fa decorrere alcun termine breve, senza che il fatto che l’atto sia comunque pervenuto al destinatario valga a sanare il vizio: la parte conserva il termine lungo per impugnare.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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