Danno erariale da contributi agricoli percepiti con dichiarazioni mendaci e fatture gonfiate (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 212 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficiario di contributi pubblici che li ottenga sulla base di dichiarazioni mendaci e di fatture gonfiate risponde del danno erariale corrispondente alle somme indebitamente percepite. L’illecita percezione di contributi pubblici integra lo sviamento delle risorse dalle finalità di pubblico interesse cui erano destinate. Sussiste la giurisdizione contabile anche nei confronti del beneficiario persona giuridica privata, in solido con il suo legale rappresentante. Il danno va quantificato nell’intero importo erogato, con rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti e interessi legali sino al deposito della sentenza.

Il Fatto

La Guardia di Finanza, in esito a controlli ispettivi, trasmetteva alla Procura regionale una notizia di danno concernente la percezione di contributi comunitari erogati da Agea in favore di una società cooperativa agricola, rappresentata dal proprio legale rappresentante e liquidatore. Le irregolarità riscontrate erano confluite anche in un procedimento penale per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La vicenda riguarda due distinti aiuti pubblici concessi nell’ambito del P.S.R. Puglia 2007/2013. Il Procuratore regionale contestava al convenuto, in proprio e quale rappresentante legale, di aver ottenuto i finanziamenti sulla base di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive attestanti la regolare realizzazione degli interventi e la conformità delle spese. L’invito a dedurre, regolarmente notificato, non era seguito da alcuna controdeduzione, e i convenuti non si costituivano in giudizio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio dichiara la contumacia dei convenuti, nonostante la regolare notifica dell’atto introduttivo. Ribadisce poi la sussistenza della propria giurisdizione nei casi di illecita percezione di contributi pubblici, anche quando le richieste risarcitorie siano rivolte a soggetti beneficiari persone giuridiche private, richiamando la consolidata giurisprudenza della stessa Sezione.

Nel merito, la domanda viene accolta integralmente. La Corte richiama la normativa comunitaria, recata dal Regolamento n. 65/2011 della Commissione, che impone il recupero dei finanziamenti erogati in esecuzione di procedure viziate da dichiarazioni mendaci, nonché le disposizioni dei bandi di partecipazione che prevedono verifiche e possibile revoca del finanziamento in caso di irregolarità connotate da particolare gravità.

Il Collegio ritiene provata la condotta fraudolenta del convenuto, disvelata dagli accertamenti della Guardia di Finanza. I benefici risultano assegnati ed erogati esclusivamente sulla scorta di dichiarazioni mendaci, che hanno mistificato le reali circostanze di fatto e di diritto, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione ai bandi, in particolare per il mancato inserimento della ditta fornitrice e per l’omessa valutazione comparativa dei preventivi.

Quanto al danno, la Corte conferma la quantificazione operata dal requirente nell’importo illecitamente percepito, cui vanno aggiunte la rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti sino al deposito della sentenza e gli interessi legali. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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