Spese di personale eterofinanziate escluse dal tetto dell’art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 28 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le spese per il personale sostenute da un ente locale con risorse eterofinanziate, cioè provenienti da soggetti esterni all’ente, non sono assoggettate al limite di contenimento della spesa complessiva per il personale previsto dall’art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296/2006. L’esclusione opera a condizione che l’operazione sia finanziariamente neutra per il bilancio dell’ente, senza ulteriori oneri a suo carico, e che sussista una stretta correlazione tra l’ammontare dei finanziamenti e i relativi interventi o progetti, anche sotto il profilo temporale. Le risorse esterne possono finanziare anche il trattamento accessorio del personale, nei limiti e secondo le procedure della contrattazione collettiva, ferma la verifica dell’assenza di adeguate professionalità interne quando i fondi siano impiegati per contratti con personale esterno. È esclusa la rideterminazione con effetto retroattivo dei fondi per esercizi già conclusi.
Il Fatto
Il Comune di Narni, tramite il Consiglio delle Autonomie locali dell’Umbria, ha chiesto alla Sezione regionale di controllo per l’Umbria un parere in materia di contabilità pubblica. L’ente era chiamato a programmare e monitorare la spesa di personale connessa all’attuazione di attività e progettualità finanziate, in tutto o in parte, da risorse esterne, anche di derivazione sovraordinata. Il quesito verteva sulla possibilità di escludere dal calcolo del limite di spesa di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296/2006 le spese di personale integralmente o parzialmente finanziate da fonti esterne, anche in regime di cofinanziamento.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato l’ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Il parere è stato ritenuto ammissibile perché proveniente dal Sindaco, organo rappresentativo dell’ente, e perché la questione attiene alla materia della contabilità pubblica, concernendo i limiti posti dalla legge alla spesa per il personale, strumentali al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa e idonei a riflettersi sugli equilibri di bilancio. La domanda, di carattere generale e non riferita a fattispecie concrete, non interferiva con funzioni giurisdizionali o procedimenti di controllo in corso.
Nel merito, la Sezione ha richiamato il consolidato orientamento della magistratura contabile secondo cui i vincoli di finanza pubblica non trovano applicazione per le spese coperte da finanziamenti finalizzati provenienti da soggetti esterni all’ente. Le Sezioni Riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 7/2011/CONTR, hanno escluso dai vincoli finanziari le spese coperte da finanziamenti aggiuntivi e specifici di soggetti pubblici e privati. La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 21/2014/QMIG, ha poi ritenuto escluse dal limite di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti, legge n. 296/2006, le spese interamente gravanti su fondi dell’Unione europea o su trasferimenti di soggetti privati, senza estendere in quella sede l’esclusione ai finanziamenti di altri enti pubblici.
Successivamente, la deliberazione n. 23/SEZAUT/2017/QMIG ha enunciato i principi che la Sezione umbra ha ritenuto applicabili alla fattispecie. L’esclusione dal calcolo della spesa di personale richiede: l’assenza di oneri a carico del bilancio dell’ente, con verifica della capienza delle risorse sia a preventivo sia a consuntivo; la verifica dell’assenza di adeguate professionalità interne quando le risorse eterofinanziate siano destinate a contratti con personale esterno; il rispetto delle prescrizioni normative e contrattuali in materia di trattamento economico accessorio. Le somme eterofinanziate, in ragione della provenienza esterna, non sono quindi assoggettate ai limiti dell’art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296/2006, ferma la neutralità finanziaria dell’operazione e la correlazione tra finanziamenti e interventi. Tali risorse possono inoltre finanziare il trattamento accessorio del personale comunale impegnato nei progetti, secondo la disciplina della contrattazione collettiva, con esclusione di ogni effetto retroattivo su esercizi già conclusi.
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Nota della Redazione
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