Danno erariale da finanziamento pubblico non rendicontato e sviato dagli scopi (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 132 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficiario di un finanziamento pubblico che, dopo averlo ottenuto, non realizzi il programma imprenditoriale previsto dal bando e non restituisca l’anticipo erogato, nonostante la formale revoca del beneficio, risponde del danno erariale davanti alla Corte dei conti. Sussiste la giurisdizione contabile quando il privato, per sue scelte, incide negativamente sul modo di essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, determinandone lo sviamento dalle finalità perseguite. Il danno è pari all’ammontare del finanziamento ricevuto e ai costi inutilmente sostenuti dall’amministrazione, ed è connotato dall’elemento soggettivo del dolo, inteso come volontà della condotta fonte di danno e del danno stesso. Il nesso causale si accerta secondo il principio del “più probabile che non”.
Il Fatto
La Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Toscana ha convenuto in giudizio il titolare di una ditta individuale, chiedendone la condanna al risarcimento di € 19.600,00, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e accessori di giustizia. La pretesa si fonda su una notizia di danno erariale trasmessa dalla Guardia di Finanza e acquisita nel maggio 2022.
Secondo la prospettazione attorea, il convenuto avrebbe ottenuto in modo fraudolento un finanziamento pubblico a valere sul fondo POR FESR 2014/2020 – Azione 3.5.1, Bando “Creazione impresa giovanile, femminile e dei destinatari ammortizzatori sociali”. Dopo aver costituito l’impresa e presentato domanda, otteneva l’erogazione di € 24.500,00, con anticipo di € 19.600,00 erogato il 1° ottobre 2020. Il soggetto gestore avviava il procedimento di revoca per mancata rendicontazione e inattività, culminato nel decreto dirigenziale regionale di revoca totale del 23 giugno 2021. L’impresa non restituiva l’anticipo, con conseguente iscrizione a ruolo e trasmissione all’agente della riscossione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara la contumacia del convenuto, che pur ritualmente citato non si è costituito con comparsa di risposta ai sensi dell’art. 90 del codice di giustizia contabile. La mera presenza personale all’udienza di discussione non integra la costituzione, consentita personalmente dall’art. 28, comma 7, del medesimo codice solo a chi abbia la qualità per esercitare l’ufficio di avvocato.
Sul piano della giurisdizione contabile, la Corte richiama l’orientamento della Cassazione secondo cui essa sussiste quando il privato beneficiario di fondi pubblici, per sue scelte, incida negativamente sul programma imposto dalla pubblica amministrazione, sviandolo dalle finalità perseguite: Cass. SS.UU. ord. n. 14436/2018 e Cass. SS.UU. ord. n. 9794/2023. Irrilevanti la qualità del soggetto gestore del denaro pubblico e il titolo della gestione, che può consistere anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato (Corte conti, Sez. II Centr. n. 31/2025).
Nel merito, la Sezione distingue il danno di carattere “genetico”, che si perfeziona quando l’impresa ottenga indebitamente il finanziamento dichiarando falsamente il possesso dei requisiti, dal danno “funzionale”, che si realizza nello sviamento dei fondi per fini diversi da quelli di legge: sul punto richiama questa Sezione n. 23/2024, Sezione giurisdizionale Regione Marche n. 18/2023 e Cass. SS.UU. n. 33845/2021.
Il danno erariale è quantificato nell’ammontare del finanziamento ricevuto, oltre ai costi inutilmente sostenuti dall’amministrazione per istruire ed erogare il contributo. La condotta è illecita perché contraria ai vincoli del bando, che imponeva obblighi di rendicontazione, realizzazione progettuale e destinazione vincolata delle somme. Il convenuto non ha dato attuazione al progetto né ha restituito l’anticipazione dopo la revoca, rimanendo inerte di fronte alle richieste di chiarimento della Regione (questa Sezione n. 89/2025).
Il comportamento è connotato dal dolo, quale volontà della condotta e del danno (questa Sezione n. 63/2025, n. 58/2025, Sezione giurisdizionale Regione Liguria n. 70/2023). Il nesso causale si accerta secondo il principio del “più probabile che non” (questa Sezione n. 49/2017, Corte conti Sez. II n. 233/2024, Corte conti Sez. III n. 210/2024). Il convenuto è pertanto condannato al pagamento di € 19.600,00 in favore della Regione Toscana, oltre rivalutazione dagli indici ISTAT dalla data della revoca e interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo, con spese di giudizio liquidate in € 208,17.
Nota della Redazione
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