Esclusività e incarichi extra-istituzionali: irrilevante la natura privatistica del rapporto? (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 187 del 26.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per violazione del regime delle incompatibilità e del divieto di incarichi extra-istituzionali, l’ambiguità delle clausole del contratto individuale di diritto privato, l’assenza di rinvii alla contrattazione collettiva o al d.lgs. n. 165/2001 e l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali oggettivamente contrastanti escludono l’elemento soggettivo, anche nella forma della colpa grave, per gli incarichi assunti in costanza del rapporto di lavoro privato con la pubblica amministrazione. La responsabilità sussiste, invece, per l’incarico oneroso e non autorizzato espletato dopo la stabilizzazione, quando il contratto individuale operi espresso rinvio all’art. 53 d.lgs. n. 165/2001. In difetto di prova sulla percezione di compensi, difetta il presupposto applicativo dei commi 7 e 7 bis, nonché la dimostrazione della diminuzione patrimoniale da lesione del dovere di esclusività.
Il Fatto
Il Procuratore regionale conveniva in giudizio un dipendente dell’amministrazione regionale, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale di complessivi euro 145.483,67, oltre rivalutazione, interessi e spese. La pretesa si articolava in due poste: gli emolumenti indebitamente percepiti per incarichi extra-istituzionali incompatibili e non autorizzati, e le differenze retributive tra le somme percepite a titolo stipendiale a tempo pieno e quelle spettanti per un ipotetico rapporto a tempo parziale al 50%, nel periodo 2009-2019.
Il convenuto eccepiva la nullità degli atti istruttori, per l’origine anonima della segnalazione e la carenza di legittimazione dell’ente segnalante, e la prescrizione dell’azione, valorizzando le comunicazioni inoltrate all’amministrazione nel 2007 e nel 2017 sulle cariche rivestite. Nel merito, contestava l’applicabilità del regime pubblicistico al rapporto di lavoro intrattenuto fino al novembre 2019, qualificato come di diritto privato, e l’insussistenza del danno da lesione del dovere di esclusività.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via preliminare la vicenda contrattuale, individuando due macro-periodi. Fino al novembre 2019 il rapporto trova fonte in contratti individuali di lavoro espressamente qualificati come di diritto privato, stipulati in forza dell’art. 4, comma 8, legge regionale n. 16/2006 e dell’art. 7, comma 1-quinquies, d.l. n. 279/2000, privi di ogni rinvio al d.lgs. n. 165/2001 o alla contrattazione collettiva. Il rapporto instaurato dal settembre 2019, in esito alla stabilizzazione, è invece di pubblico impiego e richiama espressamente il regime delle incompatibilità.
Sul piano sistematico, la Corte dà atto dell’esistenza di orientamenti oggettivamente contrastanti. Il giudice contabile d’appello, con la sentenza n. 218/2024, ha ritenuto applicabile il regime dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 anche ai rapporti di diritto privato con la pubblica amministrazione, riferendosi l’art. 53, comma 1 a “tutti i dipendenti pubblici”. Di segno opposto la Cass. Sez. Lav. n. 13490/2024, secondo cui il rapporto qualificato come di diritto privato da speciali disposizioni resta sottratto al d.lgs. n. 165/2001.
Rispetto al primo periodo, il Collegio, pur ammettendo la plausibilità del più rigoroso orientamento contabile, esclude l’elemento soggettivo della responsabilità, anche sotto specie di colpa grave. Militano in tal senso l’ambiguità delle clausole contrattuali, l’assenza di risolutivi rinvii alla contrattazione collettiva o al d.lgs. n. 165/2001 e l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali emersi o consolidatisi in tempi recenti. La domanda è pertanto rigettata quanto agli incarichi assunti fino al novembre 2019, con assorbimento dell’eccezione di prescrizione per ragione più liquida.
È invece fondato l’addebito relativo all’incarico oneroso espletato per conto di una società nell’ambito di un progetto a finanziamento regionale, conferito nel settembre 2020 e per il quale il dipendente ha percepito euro 5.375,00 lordi, riversandone solo il netto di euro 4.300,00. Gli artt. 9 e 10 del contratto del settembre 2019 operano espresso rinvio all’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 e al regime autorizzatorio del comma 7, onde l’incarico avrebbe potuto essere lecitamente espletato solo previa autorizzazione. Il danno è quantificato in euro 1.075,00, pari alla differenza fra gli emolumenti lordi e il netto già riversato.
Per i quattro incarichi ulteriori, asseritamente ancora in corso, la Corte rileva che il Procuratore non ha suffragato con certezza la loro natura onerosa. Assenti la convenzione di affidamento o elementi equipollenti, le banche dati interrogate non hanno comprovato la percezione di emolumenti, con conseguente insussistenza del presupposto applicativo dei commi 7 e 7 bis. Quanto al danno da lesione del dovere di esclusività, manca la prova, anche presuntiva ex artt. 2727 e 2729 cod. civ., di una effettiva diminuzione patrimoniale, non potendosi ricostruire consistenza, continuità e natura delle prestazioni. Il parziale accoglimento comporta la soccombenza del convenuto e la sua condanna alle spese di giustizia, liquidate in euro 902,30.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.