Programmazione controlli Sezione regionale controllo Calabria per 2025 (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 10 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti adotta il programma annuale delle proprie attività ai sensi dell’art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 20/1994 e dell’art. 5 del regolamento approvato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 14/2000, conformando le proprie scelte ai criteri di riferimento tracciati dalle Sezioni Riunite in sede di controllo e dalla Sezione delle Autonomie. La programmazione è ispirata a criteri di flessibilità, poiché non possono essere predeterminate le attività che si svolgono su domanda o su impulso di soggetti terzi, quali i pareri ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 e la verifica di congruità dei piani di riequilibrio ex art. 243-quater, comma 3, tuel. Il programma individua un nucleo di attività incomprimibili — giudizio di parifica, controlli sui rendiconti dei gruppi consiliari, controllo finanziario sugli enti locali e sulla spesa sanitaria — con espressa riserva di integrazione e modifica in presenza di sopravvenienze normative o variazioni dell’organico.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Calabria ha approvato il programma di attività per l’anno 2025, in attuazione delle linee programmatiche definite dalle Sezioni Riunite in sede di controllo e dalla Sezione delle Autonomie. Il documento definisce gli ambiti del controllo spettante alla Sezione e le relative priorità, operando una ricognizione delle attività istituzionali non comprimibili e di quelle che, per loro natura, si svolgono su impulso di soggetti terzi.

La deliberazione interviene in un contesto regionale caratterizzato, secondo quanto si legge nel programma, da un perdurante piano di rientro sanitario e da una diffusa situazione di tensione finanziaria degli enti locali. Il provvedimento è destinato alla Regione, agli enti locali e alle aziende del servizio sanitario regionale.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla considerazione che la programmazione dell’attività di controllo non può che essere improntata a criteri di flessibilità. Le scelte operate tengono conto dell’impossibilità di predeterminare le attività che si svolgono a domanda, quali la richiesta di pareri ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, ovvero su impulso di terzi, come la verifica di congruità dei piani di riequilibrio ex art. 243-quater, comma 3, tuel. Quest’ultima attività è destinata, per numero e complessità, ad assorbire consistenti energie, con possibile contrazione dei controlli finanziari sui rendiconti e sui bilanci degli enti locali.

Il nucleo delle attività incomprimibili comprende il giudizio di parifica del rendiconto regionale e i controlli a esso funzionalmente connessi, oltre al controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali. La Sezione dà atto della connessione funzionale tra il bilancio del Consiglio regionale e quello generale regionale, che giustifica l’inserimento di tale verifica nel perimetro della parifica.

In materia sanitaria, la Sezione conferma le linee programmatiche degli anni precedenti, estendendo i controlli alle cinque aziende sanitarie provinciali e alle quattro aziende ospedaliere, con un referto complessivo sulla spesa sanitaria regionale. Il programma dà espressamente conto della particolare complessità del settore, per una Regione in piano di rientro da oltre dieci anni, con LEA al di sotto del livello minimo e aziende in perdita d’esercizio.

Quanto alla finanza locale, la Sezione riserva priorità ai comuni in stato di dissesto e a quelli inadempienti, prevedendo che, in caso di persistenza degli inadempimenti, l’esame sia effettuato, previo deferimento in adunanza pubblica, allo stato degli atti. I comportamenti omissivi degli organi di revisione sono oggetto di costante monitoraggio e di autonome delibere di accertamento dell’inadempimento.

Il programma disciplina infine la ripartizione del carico relativo al controllo preventivo e alla funzione consultiva, nonché il controllo sull’attuazione del P.N.R.R., e reca espressa riserva di integrazione e modifica a fronte di esigenze sopravvenute o di variazioni dell’organico di magistratura e amministrativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *