Danno erariale da gara simulata e ribasso d’asta irrisorio (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 30 del 14.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il danno erariale da cosiddetta “gara simulata” è configurabile quando l’omessa o apparente concorrenza produce un ribasso d’asta irrisorio rispetto ai valori medi di procedure similari; la sua prova può essere fornita mediante parametri medi ricavati da gare analoghe e la quantificazione è operata con valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. Il materiale probatorio proveniente da altro giudizio, anche penale e conclusosi con esito non di condanna, è autonomamente valutabile dal giudice contabile in forza del principio della circolarità delle prove, senza violazione del diritto di difesa. Risponde del danno, in solido con il sindaco che abbia concordato l’individuazione delle ditte invitate, il responsabile unico del procedimento che abbia dolosamente indirizzato la procedura negoziata verso un esito prefissato.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato il sindaco e il responsabile dell’ufficio tecnico di un Comune, nelle rispettive qualifiche di sindaco e di R.U.P., chiedendo la condanna al risarcimento di complessivi euro 8.075,11 in favore dello Stato, della Regione e del Comune, oltre rivalutazione, interessi e spese. Il pregiudizio sarebbe derivato da una gara per lavori di completamento di dissesti idrogeologici, bandita con procedura negoziata senza previo bando ai sensi degli artt. 57, comma 6, e 122, comma 7, d.lgs. n. 163/2006.

Secondo l’accusa, le ditte invitate sarebbero state predeterminate mediante accordo tra il sindaco e il titolare dell’impresa poi aggiudicataria; l’aggiudicazione si sarebbe conclusa con un ribasso dell’8,69%, asseritamente inferiore alle medie di mercato. Il danno è stato quantificato come differenziale tra ribasso praticato e ribasso medio nazionale. Il sindaco si è costituito eccependo la prescrizione, l’insussistenza del danno e l’inattendibilità del criterio presuntivo di quantificazione; l’altro convenuto non si è costituito.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara la contumacia del convenuto non costituito, ai sensi dell’art. 93 c.g.c. Ritiene poi emendabile il vizio del deposito telematico della costituzione, avvenuto in un fascicolo diverso da quello pertinente: il deposito è stato effettuato nel termine, è stato riscontrato dal sistema senza segnalazioni di anomalia e ha raggiunto lo scopo, generando affidamento nel depositante. Richiama sul punto Cass. civ., ordinanza n. 31371/2022 e Cass. civ., ordinanza n. 12090/2024.

L’eccezione di prescrizione è respinta: il dies a quo è individuato nella data del certificato di pagamento n. 3 del 23 aprile 2020, mentre la notifica dell’invito a dedurre è intervenuta il 4 giugno 2024, prima della scadenza del termine quinquennale; si aggiunge il periodo di sospensione straordinaria dei termini di 177 giorni disposto dall’art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020.

Nel merito, il Collegio ritiene fondata la contestazione di danno erariale alla concorrenza. Richiama il principio dell’autonoma delibazione del giudice contabile e la circolarità delle prove: il materiale acquisito in altro giudizio, anche se conclusosi senza condanna, è valutabile ai sensi dell’art. 116 c.p.c. Quanto alla condotta del sindaco, i contatti con l’aggiudicatario e le intercettazioni dimostrano la preventiva individuazione delle ditte invitate; le offerte furono concertate e i ribassi effettivamente presentati corrisposero a quelli concordati.

Non è condivisa l’eccezione sull’aleatorietà del criterio di quantificazione né quella sulla natura di comune montano dell’ente danneggiato: la Corte osserva che l’omissione o l’apparenza della gara costituisce indizio di danno, superato dai ribassi del 25,88% e del 28,89% conseguiti nell’ente per le due gare aperte non irregolari. La quantificazione in euro 8.075,11 è accolta. È affermata altresì la corresponsabilità del R.U.P., che ha dolosamente indirizzato la procedura verso un esito univoco. I convenuti sono condannati in solido ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, legge n. 20/1994, con interessi legali dalla pubblicazione e spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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