Pensione privilegiata: mancata ascrivibilità tabellare e rigetto del ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 94 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella materia della pensione privilegiata il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio non è sufficiente ai fini del beneficio. È necessario che l’infermità sia ascritta ad alcuna delle categorie previste dalla tabella A, poiché è la mancata ascrivibilità tabellare a costituire il presupposto del diniego. Grava sul ricorrente l’onere di dedurre specifici motivi di censura avverso i pareri degli organi medico-legali e di fornire elementi idonei a confutarne le conclusioni. La carenza dell’impianto probatorio non può essere compensata con la consulenza tecnica d’ufficio, che non costituisce prova, ma mezzo istruttorio di valutazione di fatti già acquisiti, né può esonerare la parte dall’onere probatorio che su di essa ricade. Ne consegue la legittimità del rigetto del ricorso fondato su una ricostruzione dei fatti parziale e su mere affermazioni di principio.
Il Fatto
Il ricorrente, militare collocato in ausiliaria, aveva chiesto la concessione della pensione privilegiata ordinaria per un’infermità conseguente a lesione traumatica riportata durante il servizio presso un centro di addestramento aeronavale. La commissione medico ospedaliera aveva dapprima riconosciuto la dipendenza della patologia da causa di servizio, ma in sede di classificazione tabellare l’aveva giudicata non classificabile perché “guarito senza esiti”.
Le successive domande di aggravamento non erano state accolte, con verbali che confermavano l’assenza di evoluzione peggiorativa e, in un caso, escludevano la correlazione causale o concausale della patologia con l’evento traumatico. L’amministrazione aveva respinto le istanze con decreti successivi. Il ricorrente ricorreva avverso il diniego, sostenendo che la patologia fosse ascrivibile almeno alla settima categoria della tabella A. Il Ministero della Difesa eccepiva l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 152 del codice di giustizia contabile e ne chiedeva il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti premette che, per ragioni di economia processuale e attesa la palese infondatezza del ricorso, non ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS. Passa poi al merito e rileva che la prospettazione del ricorrente è incompleta, offrendo una versione dei fatti parziale e difforme da quella della difesa ministeriale, non contestata.
Il punto centrale è individuato nel fatto che il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della causa di servizio, mentre la questione realmente controversa è la mancata ascrivibilità tabellare dell’infermità a categoria di pensione. È quest’ultima, e non la dipendenza da causa di servizio, a costituire il presupposto del beneficio richiesto.
Sul punto, puntualizza la Corte, il ricorrente non adduce alcun elemento utile a confutare le determinazioni amministrative, non replica alle considerazioni del Ministero e neppure le relazioni mediche prodotte approfondiscono, sotto il profilo medico-legale, i motivi per cui la patologia dovesse iscriversi alla settima categoria della tabella A. Le considerazioni svolte restano mere affermazioni di principio, e i documenti versati non forniscono alcun elemento idoneo.
La Corte richiama quindi il principio secondo cui la carenza dell’impianto probatorio non può essere compensata con la consulenza tecnica d’ufficio. La CTU non è una prova vera e propria, ma un mezzo istruttorio e uno strumento di valutazione di fatti già acquisiti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità e dalla stessa giurisprudenza contabile. Essa non può esonerare la parte dal fornire la prova dei fatti che, secondo le regole sull’onere della prova, deve dimostrare chi fa valere la pretesa.
Il ricorso, del tutto generico e privo di motivi specifici di doglianza avverso i diversi pareri medico-legali intervenuti, è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.