Estinzione del giudizio di conto per decorrenza del quinquennio dal deposito (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 142 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto si estingue, ai sensi dell’art. 150, comma 1, c.g.c., decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione, senza che sia stata depositata la relazione di cui all’art. 145, comma 4, c.g.c. o elevate contestazioni a carico del contabile. Il termine decorre dal primo deposito utile del conto, che in regime transitorio ben può essere perfezionato a mezzo PEC secondo il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98/2015. Il successivo reinvio del medesimo conto tramite il sistema SIRECO non possiede alcuna valenza interruttiva o novativa del termine decadenziale, non essendo previsto da alcuna disposizione normativa.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla resa del conto giudiziale riferibile all’agente contabile, economo di un’università per l’esercizio 2017. Il conto era stato trasmesso in data 17 luglio 2018 a mezzo PEC. Solo in data 3 dicembre 2019 il conto viene acquisito al sistema informatico della Corte, in esito al reinvio tramite applicativo.
Con relazione del 3 dicembre 2024 il magistrato istruttore ha rilevato plurime criticità gestionali — superamento della dotazione del fondo per effetto dei reintegri in corso di esercizio, rimborso di spese di esercizi precedenti, rimborsi di spese ritenute non ammissibili e modalità di rendicontazione carenti — chiedendo di sottoporre il conto al Collegio per la dichiarazione di irregolarità e il non discarico dell’agente. La difesa ha eccepito in via preliminare l’estinzione del giudizio per decorso del quinquennio.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 150, comma 1, c.g.c., che àncora l’effetto estintivo al decorso di cinque anni dal deposito del conto senza il deposito della relazione istruttoria o senza contestazioni ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c.. La norma, per effetto dell’art. 2, comma 3, dell’Allegato 3 al Codice, si applica a tutti i conti presentati dopo il 7 ottobre 2016, a prescindere dall’esercizio cui si riferiscono.
Il Collegio ricostruisce il momento perfezionativo del deposito. Alla data del 17 luglio 2018 non era ancora definitivamente entrato in vigore il SIRECO, la cui disciplina è intervenuta solo con il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126/2022. Trovava dunque applicazione la disciplina transitoria del decreto n. 98/2015, che consentiva espressamente la presentazione dei conti a mezzo PEC. Il deposito avrebbe dovuto perfezionarsi al più tardi il 18 luglio 2018, con l’attribuzione del numero di protocollo.
La presa in carico dei conti inviati con posta elettronica non risulta essersi formalmente perfezionata per disfunzioni operative connesse all’avvio del nuovo applicativo e alla prolungata interruzione del sistema. L’acquisizione a sistema è avvenuta solo il 3 dicembre 2019, e a tale data il magistrato istruttore ha fatto riferimento nella relazione. Solo in sede collegiale, nel contraddittorio, è stato possibile accertare che il deposito era già stato effettuato a mezzo PEC nel 2018.
La Corte sottolinea che al successivo invio del conto tramite SIRECO non può attribuirsi alcuna valenza interruttiva o novativa del termine. L’interruzione è prevista in via tassativa dalla legge. Riconoscere al reiterato deposito l’effetto di una nuova costituzione in giudizio dell’agente, ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c., equivarrebbe a introdurre una causa di sospensione non prevista e a consentire una dilazione indefinita del perfezionamento del deposito.
Né rilevano la sospensione feriale dei termini di cui alla legge n. 742/1969 o la sospensione emergenziale dell’art. 85 d.l. n. 18/2020, trattandosi di attività demandata al giudice istruttore in pendenza di giudizio. La relazione istruttoria, depositata il 3 dicembre 2024, è dunque intervenuta oltre il quinquennio decorrente dal 18 luglio 2018. Il giudizio va dichiarato estinto per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 150, comma 1, c.g.c.; l’effetto estintivo si produce ex lege, indipendentemente da una pronuncia formale, ma la pronuncia è necessaria per le conseguenti determinazioni.
Nota della Redazione
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