Danno erariale indiretto: prescrizione dal pagamento e riduzione dell’addebito per concorso causale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 176 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel danno erariale c.d. indiretto, conseguente alla condanna risarcitoria subita dall’ente pubblico, il termine quinquennale di prescrizione dell’azione di responsabilità decorre dalla data di emissione del titolo di pagamento in favore del terzo danneggiato, e non dal momento della percezione o della conoscibilità del danno. Prima del pagamento esiste solo un danno potenziale, che può anche non attualizzarsi. La notifica dell’invito a dedurre a mezzo PEC è valida quando l’indirizzo risulti dal registro INI-PEC, anche se attivato per una specifica attività professionale, poiché non sussiste un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto. In presenza di un accertato concorso causale di altri soggetti, non evocati in giudizio e non sufficientemente valutati, il giudice d’appello può rideterminare il quantum dell’addebito in misura inferiore a quello stabilito dal primo giudice.

Il Fatto

La Procura contabile ha evocato in giudizio un’architetto, dipendente di un Comune e responsabile dei settori tecnici interessati, chiedendone la condanna al pagamento di oltre 233.000 euro a titolo di danno indiretto. La somma corrispondeva a quella sborsata dall’ente locale in esecuzione di una sentenza della Corte d’appello, che aveva accertato la responsabilità precontrattuale del Comune per non aver informato la società acquirente dell’elevato grado di inquinamento di un’area già adibita a piattaforma ecologica.

Il giudice di prime cure, rigettata l’eccezione di prescrizione, ha accolto parzialmente la domanda, condannando la dipendente per grave colpa e riducendo l’importo, in uso del potere riduttivo, a 100.000 euro. L’appellante ha censurato la decisione sotto tre profili: decorrenza della prescrizione e validità della notifica PEC; errata valutazione del proprio ruolo apicale; insussistenza del danno e della sua imputabilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato la contumacia del Comune, non costituitosi in appello, ai sensi dell’art. 93 del c.g.c. Nel merito del primo motivo, ha confermato l’ancoraggio del termine quinquennale al momento dell’emissione del mandato di pagamento, coincidente con la deminutio patrimonii dell’ente. Non è condivisibile la tesi dell’appellante secondo cui il dies a quo coinciderebbe con un antecedente momento di percezione del danno, elemento opinabile ed estrinseco alla fattispecie.

La Corte ha richiamato l’art. 2935 c.c. e l’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, nonché il consolidato orientamento delle Sezioni Riunite n. 7/2000/QM, per cui il fatto dannoso è costituito dal binomio condotta-evento e la fattispecie si perfeziona con il verificarsi dell’evento. Prima del pagamento vi è solo un danno potenziale. Il principio è stato esteso al danno indiretto dalle Sezioni Riunite n. 14/QM/2011, che individuano il dies a quo nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato, superando la precedente n. 3/2003/QM.

Anche il secondo profilo del motivo è stato respinto. La notifica dell’invito a dedurre alla PEC professionale è valida, poiché l’indirizzo risultante dal registro INI-PEC può essere utilizzato anche per atti estranei all’attività professionale. Il Collegio ha aderito all’orientamento della legittimità, richiamando Cass. n. 12134/2024 e l’ordinanza Cass. Sez. I civ. n. 1615/2025: nei confronti dei soggetti obbligati a munirsi di un indirizzo PEC, la notifica si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto. Il lamentato malfunzionamento della casella è rimasto privo di prova.

Nel merito, la Corte ha confermato la sussistenza del danno erariale indiretto e la responsabilità dell’appellante per le superficiali indagini ambientali commissionate e mai approfondite prima dell’alienazione dell’area. Ha invece ritenuto fondata la censura relativa al ruolo causale del dirigente di altro settore, non evocato in giudizio e non adeguatamente valutato dal giudice territoriale. Il Collegio ha quindi rideterminato il quantum dell’addebito, riducendolo del 30 per cento rispetto all’importo stabilito in primo grado, che resta confermato per il resto. Le spese sono state compensate ai sensi dell’art. 31, terzo comma, del c.g.c., in ragione dell’assoluta novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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