Interdipendenza tra infermità e pensione privilegiata: onere probatorio e CTU (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 59 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dell’interdipendenza tra due infermità, una delle quali già riconosciuta dipendente da causa di servizio, presuppone la prova del nesso eziologico tra le stesse. Il giudice contabile può fondare il proprio convincimento sul parere del consulente tecnico d’ufficio quando questo sia motivato, analitico, logicamente coerente e basato sulla documentazione sanitaria in atti. Il requisito della dipendenza da causa di servizio non si estende automaticamente alla patologia concorrente, ove difetti la dimostrazione del collegamento causale. Il diritto alla pensione privilegiata di ottava categoria Tab. A consegue solo all’accertamento positivo di tale nesso.
Il Fatto
Il ricorrente, già riconosciuto affetto da esiti di pregresso trauma distorsivo del ginocchio sinistro con meniscosi esterna, dipendente da causa di servizio con una annualità Tab. B, ha chiesto il riconoscimento dell’interdipendenza con la successiva condropatia femoro tibiale e lieve artrosi femoro rotulea, e il conseguente diritto alla pensione privilegiata di ottava categoria Tab. A a vita, oltre rivalutazione e interessi.
Il Ministero della Difesa aveva rigettato l’istanza con decreto n. 152 del 25/08/2015, conformandosi al parere del CVCS, che aveva escluso l’interdipendenza trattandosi di patologia insorta in distretto anatomico diverso e non correlabile etiopatogeneticamente. Il ricorrente ha sostenuto che l’insorgenza della condropatia fosse collegata alla preesistente meniscosi, quale espressione di maggiore usura del ginocchio.
La Motivazione della Corte
La questione concerne la richiesta di riconoscimento dell’interdipendenza tra due patologie, con conseguente diritto alla pensione privilegiata di ottava categoria Tab. A a vita.
Con ordinanza istruttoria il giudice ha disposto consulenza tecnica d’ufficio all’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute. Il Collegio peritale, integrato da specialista in ortopedia, ha concluso in senso negativo, escludendo un rapporto di interdipendenza tra la condropatia e gli esiti del pregresso trauma distorsivo.
Il giudice ha ritenuto la valutazione del consulente d’ufficio correttamente motivata, analiticamente riferita alle infermità e alla loro non interdipendenza, logicamente coerente e completa. Il Collegio ha esaminato il quadro sanitario e la documentazione acquisita, sottoponendo a visita il ricorrente, nel rispetto del contraddittorio tecnico con i CTP e con valutazione delle osservazioni depositate.
In particolare, il perito ha rilevato un silenzio documentale di ventisei anni tra l’evento traumatico del 1977 e la prima visita specialistica del 2003. Ha evidenziato che un trauma distorsivo maggiore avrebbe richiesto cure e approfondimenti diagnostico-strumentali tempestivi. Gli accertamenti successivi hanno mostrato un’evoluzione artrosica a carico di entrambe le ginocchia, con caratteristiche anatomo-patologiche sovrapponibili, riconducibile a un processo fisiopatologico legato a età, fattori eredo-costituzionali e lavorativi.
Il giudice ha pertanto condiviso le valutazioni del perito, non ravvisando elementi per discostarsene, e ha rigettato il ricorso, compensando le spese per la complessità della questione.
Nota della Redazione
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