Danno erariale da missioni mai effettuate e uso probatorio della sentenza penale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 255 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, pur nell’autonomia dei due giudizi e in assenza di pregiudizialità penale obbligatoria, il giudice contabile può trarre argomenti di prova dagli atti del processo penale, compresa la sentenza di primo grado non definitiva, formando il proprio libero convincimento ai sensi degli artt. 94 e 95 c.g.c. e applicando la regola della preponderanza dell’evidenza, o del “più probabile che non”. La qualificazione giuridica dei fatti resta potere-dovere del giudice contabile, che non è vincolato all’esito del giudizio penale ancora in corso. La confisca penale, di natura sanzionatoria e destinata al Fondo Unico di Giustizia, non è scomputabile dal danno erariale, salvo il profilo della confisca per equivalente, che il giudice può non esaminare quando il provvedimento penale non sia definitivo.

Il Fatto

La Procura regionale contabile ha convenuto in giudizio un dipendente della Polizia di Stato, addetto al settore missioni, chiedendone la condanna al risarcimento del danno di euro 119.255,00 in favore del Ministero dell’Interno. Secondo l’accusa, il convenuto aveva compilato falsamente moduli per rimborsi forfettari e anticipi di indennità relativi a missioni mai effettuate, apponendo firme di superiori gerarchici e dati riferibili a viaggi non compiuti, inducendo in errore gli uffici preposti alla liquidazione.

In sede penale era stato disposto il rinvio a giudizio per truffa e falsità materiale, con sequestro preventivo dei beni. Il convenuto ha chiesto la sospensione del processo contabile in attesa della definizione del giudizio penale, deducendo la pregiudizialità logico-giuridica e lamentando di non aver potuto accedere al fascicolo penale, coperto da segreto istruttorio. Il Collegio aveva disposto l’integrazione istruttoria, acquisendo la sentenza penale di primo grado non appena depositata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal riconoscimento dell’autonomia dei due giudizi e dell’insussistenza di una pregiudizialità penale obbligatoria. Tuttavia, ha ritenuto necessario attendere la sentenza di primo grado per due ragioni: consentire al convenuto una piena difesa, nel quadro del giusto processo, essendo stato il fascicolo sottoposto a segreto istruttorio, e pervenire a un quadro fattuale più chiaro, non ancora vagliato in dibattimento.

Acquisita la sentenza penale, pur non definitiva perché appellata, il giudice contabile ne ha tratto argomenti di prova. Il Collegio richiama il regime di circolazione degli elementi probatori tra i diversi processi e la regola della preponderanza dell’evidenza, richiamando Cass. n. 21619 del 2007 e Sez. II App. n. 166/2020. Il giudice può così fondare la decisione su indizi e prove raccolti in altri plessi giudiziari, con adeguata motivazione, ai sensi degli artt. 94 e 95 c.g.c.

Nel merito, la documentazione è apparsa univoca e coerente. Il quadro è confermato da dati distonici: nei giorni di alcune missioni il convenuto risultava in ferie o in malattia; per una missione a Bari risulta un anticipo ritirato in cassa a Roma nello stesso periodo; la dirigente, sentita come testimone, ha disconosciuto le firme sui fogli autorizzativi. Dalla perquisizione dell’ufficio sono emersi fogli di autorizzazione con timbro e firma, anche in bianco, e timbri del dirigente conservati dal convenuto.

Riconosciuti il dolo e il nesso causale, la domanda è accolta. Il danno è però rideterminato in euro 118.920, espungendo euro 335 relativi a una missione ritenuta effettivamente svolta su testimonianza in sede penale. Quanto alla confisca penale, il Collegio dà atto dell’orientamento consolidato che ne esclude lo scomputo, ne prospetta una possibile rimeditazione, ma non esamina il profilo, non essendo la sentenza penale definitiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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