Conto economale irregolare senza addebito se le spese sono a beneficio dell’ente (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 120 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sul conto giudiziale reso dall’agente contabile, la declaratoria di irregolarità consegue alla violazione delle prescrizioni che disciplinano la gestione economale, quando questa sia stata svolta in assenza di chiare e specifiche disposizioni e in superamento dei limiti fissati dal regolamento. La regolarità formale del conto non esime il giudice contabile dal rilevare il vulnus ai principi di buona amministrazione. Tuttavia, quando le spese hanno comunque prodotto un’indubbia utilità per l’ente e le irregolarità non presentano carattere di gravità, può essere accolto il conto senza addebito, con compensazione delle spese di giudizio.

Il Fatto

Il Magistrato istruttore ha deferito al Collegio il conto giudiziale reso dall’economo di un Comune per l’esercizio finanziario 2020, rilevando una serie di irregolarità. Tra queste: l’inesatta compilazione delle informazioni contabili rispetto al modello ufficiale, l’indeterminatezza del quadro normativo di riferimento, la mancanza di un provvedimento iniziale di attribuzione delle anticipazioni, l’inversione della sequenza procedimentale nella gestione delle spese e il superamento del limite previsto dal regolamento per alcune spese economali.

L’agente contabile, insieme al responsabile del servizio finanziario, ha depositato memoria con chiarimenti. La Procura regionale ha chiesto la declaratoria di irregolarità, raccomandando l’adeguamento alle prescrizioni e proponendo l’addebito della somma complessiva dei buoni superiori ai limiti.

La Motivazione della Corte

Sul primo profilo, la Sezione rileva che l’agente contabile ha chiarito come l’inesattezza derivasse da un problema del vecchio software di contabilità in uso fino al 2023, risolto dal 2024: il rilievo, dunque, resta superato sul piano della ricostruzione formale del conto.

Quanto al quadro normativo, il Collegio prende atto degli adeguamenti intervenuti con provvedimenti del 2024 e del 2025 e delle motivazioni addotte per la rendicontazione trimestrale. Le giustificazioni fornite sull’attribuzione delle anticipazioni e sull’inversione procedimentale, osserva la Corte, non sono convincenti sul piano della correttezza procedurale, ma l’amministrazione ha rassicurato sull’adeguamento futuro.

Sul nucleo centrale, relativo alle spese programmabili e al superamento del limite regolamentare, il Collegio non condivide la linea difensiva volta ad addossare agli uffici richiedenti la scelta dei fornitori. Il superamento del limite previsto dal regolamento economale, non superabile nonostante la sua vetustà, e l’assenza di chiare disposizioni idonee a garantire i valori della gestione economale, integrano di per sé gli elementi che giustificano la declaratoria di irregolarità.

Tuttavia, poiché le spese hanno comunque comportato un’indubbia utilità per l’ente, la Corte ritiene di non poter accogliere la richiesta di addebito proposta dalla Procura regionale. In ragione della non gravità delle irregolarità, le spese del giudizio sono compensate. Il conto è dichiarato irregolare senza alcun addebito a carico dell’agente contabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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