Riliquidazione pensione Vigili del Fuoco, aliquota 2,44% sulla quota retributiva (Corte dei Conti Sez. II App. n. 270 del 05.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha diritto all’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, per il rinvio operato dall’art. 61 del d.P.R. n. 1092/1973, ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, pur trattandosi di corpo ad ordinamento civile. La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, spettante a chi è cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile e al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità compresa tra quindici e diciotto anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a tale data, con l’applicazione del coefficiente annuo del 2,44%. Il principio vale anche per gli ex appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco, non essendo la relativa disciplina mai stata abrogata per le qualifiche confluite nel nuovo ruolo.
Il Fatto
Sei ex appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, cessati dal servizio tra il 2018 e il 2019 con anzianità comprese tra trentanove e quarantuno anni, chiedevano all’INPS il ricalcolo dei rispettivi trattamenti pensionistici applicando l’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. L’Istituto non riscontrava le istanze, salvo rigettare espressamente quelle di due pensionati.
I ricorrenti adivano così la Corte dei conti, in via cumulativa, per il riconoscimento del diritto all’aliquota invocata. Il primo giudice rigettava il ricorso, ritenendo che difettasse la condizione di applicazione della norma, perché gli istanti, appartenendo a un corpo ad ordinamento civile, non potevano essere annoverati tra i militari. Proponevano appello i pensionati, deducendo la violazione dell’art. 54 anche alla luce dell’art. 61 del medesimo decreto e invocando l’orientamento delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM.
La Motivazione della Corte
La Sezione rileva anzitutto che l’azione è stata proposta nell’implicito presupposto di situazioni pensionistiche omogenee, presupposto che la documentazione di causa smentisce: alcune posizioni presentano peculiarità tali da imporre un esame separato.
Quanto a un primo appellante, risulta documentato che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità di diciotto anni, due mesi e undici giorni, tale da consentirgli l’accesso al sistema retributivo. Ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, soltanto chi a quella data può far valere un’anzianità inferiore a diciotto anni accede al sistema misto; chi ha almeno diciotto anni è liquidato interamente col sistema retributivo. L’applicazione di tale metodo ha già determinato un’aliquota di rendimento del 73%, superiore a quella ottenibile in caso di esito favorevole del gravame. L’appello, pertanto, è rigettato nei suoi confronti.
In posizione non dissimile sembra versare un secondo appellante, che al 31 dicembre 1995 vantava diciotto anni e sei giorni di anzianità e, quindi, apparentemente beneficiario del sistema retributivo. Poiché tale connotazione non è emersa nel primo grado né è stata rilevata dall’INPS, e occorre acquisire ulteriori elementi sul sistema applicato, la Corte dispone il rinvio della trattazione, anche in funzione del contraddittorio ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., applicabile per il rinvio operato dall’art. 7, comma 2, c.g.c.
Le posizioni dei restanti appellanti sono esaminate congiuntamente. Il rigetto di prime cure muoveva dalla reputata estraneità dei Vigili del Fuoco al perimetro dell’art. 54. Tale assunto non è corretto: la Corte richiama il proprio indirizzo reiterato e, in particolare, il principio delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021, secondo cui la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con il coefficiente annuo del 2,44%. La norma dell’art. 61 resta pienamente vigente per le qualifiche professionali confluite nel nuovo ruolo istituito dal d.lgs. n. 217/2005. L’INPS, con circolare n. 68 del 14 giugno 2022, ha del resto confermato l’applicabilità della disciplina.
L’appello è quindi parzialmente accolto per due appellanti, con riconoscimento del diritto all’applicazione del coefficiente del 2,44% sulla quota retributiva, delle differenze sui ratei arretrati e degli accessori di legge. L’INPS è condannato a ricalcolare le pensioni e a pagare le competenze arretrate, incrementate della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., dalla maturazione di ciascun rateo fino all’effettivo soddisfo. Le spese sono compensate per la porzione decisa; sul resto si provvede al definitivo.
Nota della Redazione
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