Danno erariale da omessa stadiazione oncologica e responsabilità del primario (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 122 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il medico che sottoscrive la prescrizione degli esami di controllo post-operatorio si inserisce nel percorso diagnostico-terapeutico e risponde, a titolo di colpa grave, del danno erariale conseguente alla mancata stadiazione della neoplasia. Il primario che dirige il reparto risponde, sempre per colpa grave, per omesso controllo sull’attività dei medici, anche in formazione, che operano sotto la sua responsabilità. L’art. 9, comma 2, legge n. 24/2017 non si applica ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore. La prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento decorre dal pagamento effettuato dall’amministrazione ed è sospesa, per il periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2020, dall’art. 85, quarto comma, d.l. n. 18/2020.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio una dirigente a contratto di una struttura ospedaliera e il responsabile di un’unità operativa complessa, chiedendo la condanna al risarcimento del danno erariale per complessivi € 100.000, di cui € 90.000 a carico della prima ed € 10.000 a carico del secondo.
Il danno derivava dalla transazione con cui l’azienda aveva definito la causa civile promossa dagli eredi di una paziente deceduta per malpractice medica, corrispondendo la somma di € 200.000 pari alla franchigia. La Procura contestava la mancata stadiazione della neoplasia nelle visite di controllo post-operatorie. I medici che eseguirono l’intervento sono stati archiviati per difetto di colpa grave.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Corte ha affermato la propria giurisdizione sulla condotta della convenuta: la stessa, titolare di un contratto di collaborazione, si è inserita nell’attività clinica sottoscrivendo la prescrizione medica, con conseguente radicarsi del rapporto di servizio.
Respinta l’eccezione di decadenza ex art. 9, comma 2, legge n. 24/2017, la Corte ha ribadito che la norma non si applica retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, in adesione alla costante giurisprudenza contabile.
Quanto alla prescrizione quinquennale, il Collegio ha ritenuto che l’art. 85, quarto comma, d.l. n. 18/2020 sospenda il termine per tutto il periodo emergenziale tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, a prescindere dal richiamo alle Sezioni Unite penali n. 5292/2021. Il termine decorre dal pagamento e non è maturato, essendo stato interrotto dalle note e dall’invito a dedurre.
Nel merito la Corte ha accertato il danno erariale: l’esame istologico aveva evidenziato la presenza del processo patologico, ma in sede di controllo non furono prescritti gli approfondimenti diagnostici necessari. La Corte ha condiviso le conclusioni del Collegio Medico Legale, ritenendo che già alla visita del 9 febbraio andassero effettuati specifici accertamenti che avrebbero potuto impedire il decorso della malattia.
La convenuta, sottoscrivendo la prescrizione, ha assunto la responsabilità di individuare gli esami successivi, inadeguati al caso concreto, inserendosi così nel percorso post-operatorio. Il convenuto, quale responsabile del reparto, ha risposto per omesso controllo sull’organizzazione delle visite ambulatoriali, non avendo adottato misure idonee a garantire la gestione delle visite post-chirurgiche da parte di medici specialisti.
La Corte ha quindi esercitato il potere riduttivo solo nei confronti della convenuta, riducendo la pretesa a € 45.000, mentre ha confermato l’addebito di € 10.000 a carico del responsabile, per il quale l’importo era già esiguo rispetto alle sue responsabilità.
Nota della Redazione
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