Danno erariale del medico convenzionato, prescrizione e prova indiziaria (Corte dei Conti Sez. III App. n. 43 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di danno erariale conseguente allo svolgimento di attività libero professionale da parte del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento decorre dal momento in cui il fatto dannoso è divenuto conoscibile per l’amministrazione creditrice, che coincide, in caso di occultamento doloso, con il disvelamento della condotta. La condotta omissiva del sanitario che ometta di comunicare il superamento del limite orario, rendendo dichiarazioni incomplete e parziarie, integra dolo, non essendo invocabile l’ignoranza del precetto sancito dall’art. 58 ACN. Nel giudizio contabile, la prova del fatto può fondarsi su elementi indiziari, purché valutati secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza e complessivamente idonei a sostenere l’affermazione della responsabilità. Le indennità per collaboratore di studio e personale infermieristico, commisurate al numero effettivo di assistiti in carico, non possono essere decurtate sulla base del numero virtuale di pazienti che il sanitario avrebbe dovuto assistere.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, in parziale accoglimento della domanda della Procura regionale, ha condannato un medico di medicina generale in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale al pagamento di una somma a titolo di danno erariale. La condanna è stata pronunciata per aver svolto attività libero professionale superando il limite delle cinque ore settimanali, senza comunicare la circostanza alla competente ULSS.
Il sanitario ha proposto appello, censurando la ricostruzione dei fatti, la qualificazione della condotta come dolosa, il mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione e la valutazione degli elementi probatori. La Procura generale ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Sezione di appello affronta anzitutto il tema della prescrizione. L’appellante sostiene che il termine decorra dal fatto storico obiettivamente realizzato, ossia dalla data di rilascio della dichiarazione di esercizio della libera professione, momento in cui l’amministrazione avrebbe potuto esercitare il proprio controllo. Il Collegio non condivide questa tesi: richiamando la giurisprudenza di questa Corte, anche delle Sezioni di appello, afferma che il dies a quo coincide con il disvelamento della condotta, avvenuto con la trasmissione degli accertamenti alla ULSS (12.6.2017).
La Corte conferma la qualificazione della condotta come dolosa. Il sanitario, pur svolgendo attività libero professionale strutturata presso due studi privati e un centro medico fin dal 2007, ha reso diverse dichiarazioni nel 2001, 2013, 2014 e 2015, tutte connotate da incompletezza e parziarietà. Tali dichiarazioni evidenziano una strategia dichiarativa volta a celare la reale consistenza dell’attività extra-convenzionale. Non è invocabile l’ignoranza del precetto: dagli accordi collettivi nazionali scaturisce un preciso contenuto obbligatorio in capo al sanitario, la cui eventuale ignoranza è inescusabile.
Quanto al motivo sull’omesso esame di elementi probatori, il Collegio ricostruisce il procedimento logico di valutazione della prova indiziaria. L’indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto. Il procedimento si articola in due momenti: l’accertamento del livello di gravità e precisione di ciascun indizio isolatamente considerato, e la valutazione globale e unitaria del quadro indiziario, secondo il principio quae singula non probant, simul unita probant.
Nel caso concreto, gli elementi acquisiti — ricevute e parcelle non dichiarate, agende del sanitario, informazioni assunte dai pazienti — compongono un quadro probatorio provvisto di gravità, precisione e concordanza. Non è un singolo indizio ad aver determinato la formazione della prova, bensì un complesso di elementi univoci e unidirezionali.
La Corte accoglie invece il motivo relativo alle somme di euro 6.707,16 e euro 7.817,54. Le indennità per collaboratore di studio e personale infermieristico sono calcolate sul numero effettivo di assistiti in carico (mediamente 1500) e costituiscono un rimborso dei costi sostenuti per garantire un servizio assistenziale efficiente. Non essendovi contestazione sul servizio effettivamente erogato, tali somme non risultano indebitamente percepite e vanno decurtate dalla liquidazione del danno. La sentenza è pertanto riformata nei sensi di cui in motivazione.
Nota della Redazione
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