Improcedibile il conto del consegnatario con mero debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 3 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili assegnati in uso agli uffici, tenuto al solo debito di vigilanza, è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. A norma dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non deve rendere il conto giudiziale chi ha in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, ovvero oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio cui è addetto. Solo la gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e connesso obbligo restitutorio, integra il debito di custodia e impone la resa del conto. La mera elencazione di beni inventariati non documenta una gestione di magazzino, con conseguente improcedibilità del giudizio di conto.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto la verifica dell’ammissibilità e della procedibilità del conto giudiziale reso da un’agente contabile per un ente locale abruzzese, con riferimento all’esercizio finanziario 2020. L’agente opera come funzionaria dell’ente e ha depositato il rendiconto relativo ai beni mobili iscritti nell’inventario.
Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, ha ricostruito la disciplina dei consegnatari di beni e ha sollevato criticità sulla qualificazione del conto e sull’ampiezza della gestione rendicontata. Il Pubblico Ministero, all’udienza, ha concluso per l’inammissibilità o l’improcedibilità del conto, rimettendosi al Collegio. L’agente contabile non è comparso in udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra le due specie di debito che possono gravare sul consegnatario. Il debito di custodia presuppone l’incarico di gestire un deposito o un magazzino, alimentato da produzione o acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione.
Il debito di vigilanza, invece, connota l’attività del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale e attiene alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso, oltre alla gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio per uso immediato. Le scorte strettamente funzionali all’ordinario funzionamento dell’ufficio sono escluse dalla resa del conto giudiziale, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
La Corte richiama il criterio quantitativo e qualitativo: se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al rifornimento continuativo e integra una vera gestione contabile, soggetta a conto giudiziale. La figura del consegnatario con debito di custodia si caratterizza per gestioni di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio.
Nel caso concreto, i beni indicati negli elenchi risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino conforme al modello previsto dal D.P.R. n. 194/1996. Grava pertanto sull’agente un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.
Il giudizio di conto è quindi dichiarato improcedibile. Resta fermo che l’amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni soggetti a un rapporto di effettiva custodia. Essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016 le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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