Danno all’immagine e da disservizio per assenteismo fraudolento dei dipendenti pubblici (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 96 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno all’immagine della pubblica amministrazione, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, dopo la riforma c.d. Cartabia, non è utilizzabile a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile, salvo che non siano applicate pene accessorie, nel qual caso restano ferme le disposizioni che la equiparano alla sentenza di condanna. Il danno all’immagine derivante da assenteismo fraudolento integra, peraltro, una fattispecie speciale appositamente tipizzata dall’art. 55-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, la cui perseguibilità non richiede l’accertamento con sentenza definitiva di un reato contro la pubblica amministrazione. Il danno da disservizio, correlato al minore risultato organizzativo e al pregiudizio all’efficienza e all’economicità dell’azione amministrativa, è configurabile anche quando l’Ente abbia dovuto impiegare risorse per riorganizzare il servizio e per gli accertamenti conseguenti agli illeciti.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio tre dipendenti dei servizi cimiteriali di un Comune, incaricati all’epoca dei fatti, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale per complessivi € 36.582,00. Le condotte — truffa aggravata, peculato e induzione indebita — erano emerse da un rapporto di polizia giudiziaria del 30 maggio 2019, corredato da intercettazioni e videoriprese.

Due convenuti avevano definito la vicenda penale con patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., divenuto irrevocabile; per il terzo il giudizio d’appello era ancora pendente, dopo una riqualificazione dei capi di imputazione in fattispecie meno gravi e numerose assoluzioni in primo grado. La Procura ha distinto il danno in tre voci: patrimoniale in senso stretto (non contestato per sopravvenuta ricostituzione), danno da disservizio e danno all’immagine.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha dichiarato la contumacia di un convenuto e respinto l’eccezione di nullità della citazione per asserita indeterminatezza della quantificazione. Ai sensi dell’art. 86, comma 6, cod. giust. cont., la citazione è nulla solo se risulta omesso o assolutamente incerto il requisito di individuazione e quantificazione del danno. Nel caso di specie l’Attore pubblico ha puntualmente indicato le tipologie di pregiudizio e i criteri equitativi di determinazione, con rinvio agli atti di conteggio.

Sul danno all’immagine si poneva, rilevabile d’ufficio, la questione dell’equiparazione della sentenza di patteggiamento a una pronuncia di condanna, alla luce della nuova formulazione dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150/2022, in vigore dal 30 dicembre 2022. La norma dispone che la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso quello per l’accertamento della responsabilità contabile.

La Corte ha tuttavia osservato che, con riguardo al detrimento da assenteismo fraudolento, il legislatore ha dettato una disciplina speciale e derogatoria nell’art. 55-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, che configura un’autonoma ipotesi di perseguibilità del danno all’immagine, testualmente svincolata dal previo accertamento con sentenza passata in giudicato di un reato contro la pubblica amministrazione. La giurisprudenza contabile richiamata (Sez. I App. n. 391/2018; Sez. II App. n. 662/2017 e n. 140/2020) conferma questa opzione ermeneutica, trattandosi di fattispecie speciale rispetto alla disciplina generale dell’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009.

Nel merito la Corte ha ritenuto corretta la quantificazione del danno reputazionale in dieci mensilità della retribuzione tabellare, pari a € 14.070,00 per ciascuno dei due convenuti che avevano patteggiato, valorizzando la gravità dei reati, la diffusione mediatica e il clamor fori. Quanto al danno da disservizio, il Collegio ha confermato la responsabilità di tutti e tre i convenuti, avendo accertato la condotta di reciproca copertura nella rilevazione delle presenze e l’impiego di risorse comunali per fronteggiare gli accertamenti. La quantificazione equitativa è stata fissata in due mensilità annue lorde, € 2.814,00 per ciascuno, con condanna complessiva di € 16.884,00 a carico dei due convenuti che avevano patteggiato e di € 2.814,00 a carico del terzo, oltre interessi legali e spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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