Tredicesima mensilità inclusa nella base pensionabile dei docenti (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 570 del 25.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 15 della legge n. 724/1994 ha modificato la disciplina previdenziale previgente e impone di computare nella base pensionabile tutti gli elementi retributivi assoggettati a contribuzione. Ne consegue che la tredicesima mensilità, in quanto emolumento fisso e continuativo sottoposto a ritenuta ai fini pensionistici, deve essere inclusa nel calcolo del trattamento di quiescenza, pur non facendo parte della base pensionabile maggiorata del 18 per cento. L’indennità di vacanza contrattuale, ove risulti già ricompresa nel trattamento erogato, non giustifica alcuna riliquidazione. Sulle differenze spettanti opera la prescrizione quinquennale ex art. 2 del r.d.l. n. 295/1939, con decorrenza dagli atti interruttivi ritualmente notificati.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti in quiescenza cessati dal servizio con sistema retributivo o misto, hanno adito la Corte dei conti per ottenere il ricalcolo della pensione diretta ordinaria. Dopo un’infruttuosa diffida stragiudiziale, hanno chiesto l’inclusione nella base pensionabile della tredicesima mensilità e dell’indennità di vacanza contrattuale, voci sulle quali erano state operate le ritenute previdenziali.
L’INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione quinquennale, sostenendo la tassatività degli elementi pensionabili. Il Ministero dell’Istruzione ha contestato la competenza territoriale per una ricorrente e la propria estraneità alla liquidazione. Il giudice ha disposto più volte l’integrazione del contraddittorio e l’acquisizione di una relazione dall’Ufficio scolastico.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico rigetta anzitutto le eccezioni processuali. La competenza territoriale resta radicata presso la sede di Salerno, poiché il ricorso ha ad oggetto la prestazione previdenziale erogata dall’INPS nel luogo di residenza della ricorrente, e non la prestazione lavorativa. Parimenti infondata è l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, essendo entrambe le amministrazioni coinvolte nell’iter amministrativo di attribuzione del trattamento.
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato. L’indennità di vacanza contrattuale risulta già parte integrante del trattamento pensionistico, come documentato dall’INPS e non contestato specificamente dai ricorrenti ai sensi dell’art. 95, comma 1, c.g.c.. Su tale voce nessuna riliquidazione è dovuta.
Diversa è la sorte della tredicesima mensilità. Richiamando la sentenza di questa Sezione n. 411/2017, il giudice osserva che l’art. 15 della legge n. 724/1994 ha previsto espressamente che tutti gli elementi retributivi assoggettati a contribuzione vengano computati nella pensione. La tredicesima e l’indennità integrativa speciale, prima considerate accessorie, hanno perso tale natura e sono state inglobate nel trattamento. Il richiamo all’art. 94 del d.P.R. n. 1092/1973 è inconferente: non si discute l’erogazione della tredicesima, ma la sua incidenza sulla base pensionabile. Occorre distinguere tra base pensionabile in senso stretto e base maggiorata del 18 per cento.
Fondata è invece l’eccezione di prescrizione quinquennale. Per le pensioni pubbliche opera la disposizione speciale dell’art. 2 del r.d.l. n. 295/1939, che si applica anche alle rate e differenze arretrate. Il dies a quo si calcola a ritroso dal ricorso, tenendo conto degli atti interruttivi provati. Sono pertanto prescritti i ratei maturati entro il 30.3.2013.
Ne consegue l’obbligo dell’amministrazione di riliquidare il trattamento includendo la tredicesima per i ratei successivi, con interessi legali e rivalutazione secondo le sentenze delle Sezioni riunite n. 10/QM/2002 e 6/QM/2008. L’accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.