Estinzione del giudizio per resa di conto dopo il decesso dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 10 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto giudiziale, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di opposizione di cui all’art. 142 c.g.c. Ove il conto sia stato trasmesso in ottemperanza al decreto di fissazione del termine e sia sopravvenuto il decesso dell’agente contabile, con dichiarazione della Procura di non voler riassumere il giudizio nei confronti degli eredi, il processo deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 108, comma 6, c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale aveva chiesto al Giudice designato, ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale nei confronti di un agente contabile esterno di un comune, per l’esercizio 2018, con riferimento alla gestione di una struttura ricettiva. Con decreto n. 59/2020 del 21/07/2020 il giudice monocratico aveva fissato i termini per la presentazione e il deposito del conto.
Con nota del 14/06/2021 il comune comunicava che, a seguito della notifica dei decreti per la resa del conto e di un confronto con l’anagrafe tributaria, le strutture interessate avevano trasmesso il conto giudiziale, debitamente parificato. Con istanza depositata l’11/12/2023 il P.M. chiedeva la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Con pec del 25/01/2024 il comune comunicava che il messo non aveva potuto notificare la convocazione in udienza per essere l’agente contabile deceduto il 26/4/2023.
La Motivazione della Corte
All’udienza di discussione il P.M., preso atto del deposito del conto e ritenuta l’insussistenza dei presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi, chiedeva pronunciarsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 108, comma 6, c.g.c.
Il giudice ha dapprima ricostruito il regime processuale del giudizio di resa del conto. Il procedimento, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., viene definito dal medesimo con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c., disciplinata dall’art. 142 c.g.c. Sul punto la Corte richiama espressamente le sentenze della Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche nn. 139/2018, 167/2019, 170/2019, della Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria nn. 182/2019, 183/2019, della Sezione Giurisdizionale per l’Umbria n. 35/2017 e della Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania n. 472/2016.
Nel merito, il conto relativo all’anno 2018 risultava trasmesso alla Segreteria della Sezione in ottemperanza a quanto disposto con il decreto n. 59/2020. Il giudice ha quindi preso atto del decesso sopravvenuto dell’agente contabile e della dichiarazione della Procura di non intendere riassumere il giudizio nei confronti degli eredi.
Su queste basi la Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 108, comma 6, c.g.c., senza luogo a pronuncia sulle spese. La decisione è stata assunta in composizione monocratica, con camera di consiglio successiva all’udienza, e la sentenza è stata depositata in Segreteria.
Nota della Redazione
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