Danno all’immagine della P.A. e condanna penale patteggiata: necessaria la prova piena (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 127 del 28.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione è perseguibile dalla Corte dei conti in presenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna per delitti commessi a danno dell’ente, ma la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. non ne determina il perfezionamento automatico. In tale ipotesi la Procura regionale è onerata di una compiuta ed esaustiva rappresentazione dei fatti, e il convenuto può dimostrare nel giudizio contabile l’infondatezza della pretesa anche sotto il profilo dell’assenza di responsabilità penale. Il danno è configurabile quale danno evento non patrimoniale, senza necessità di deminutio patrimonii né di spese di ripristino, essendo sufficiente la condotta intrinsecamente lesiva. La liquidazione segue il criterio della presunzione legale del doppio delle utilità illecitamente percepite, superabile da prova contraria, e può essere ridotta ex art. 1226 c.c. quando le utilità non risultino provate nella misura allegata.
Il Fatto
Due Assistenti della Polizia di Stato, in servizio presso un commissariato milanese nel biennio 2014-2015, venivano condannati in sede penale per corruzione propria, accesso abusivo a sistema informatico, falsità materiale e, per uno solo di essi, truffa aggravata. Il primo definiva il processo con giudizio abbreviato, il secondo con patteggiamento ex art. 444 c.p.p..
La Procura regionale conveniva entrambi davanti alla Corte dei conti chiedendo la condanna solidale al risarcimento di 90.000 euro a titolo di danno all’immagine, calcolato come doppio delle utilità asseritamente percepite, oltre al ristoro di 923,20 euro per le false attestazioni di straordinario. I convenuti contestavano sia l’an sia il quantum, deducendo che le utilità effettivamente accertate erano di valore largamente inferiore e che il patteggiamento non poteva fondare automaticamente la pretesa erariale.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto il tema del titolo della pretesa. Per il convenuto condannato con rito abbreviato opera il disposto dell’art. 651 c.p.p., richiamato dal comma 2, con pieno valore del giudicato penale nel giudizio contabile. Per l’altro, la cui responsabilità è cristallizzata nel patteggiamento, la Corte richiama l’art. 17, comma 30 ter, d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 141/2009, e il corrispondente art. 51, comma 7, d.lgs. n. 174/2016, ma precisa che la sentenza applicativa della pena non perfeziona da sola la fattispecie: occorre una compiuta rappresentazione dei fatti e il convenuto è ammesso a contestarli. Il Collegio richiama sul punto C. conti, Sez. I app., n. 25/2023 e Sez. Lombardia n. 185/2023 e n. 28/2024.
Nel merito, le risultanze investigative — intercettazioni, dichiarazioni dell’intermediario e ammissioni dello stesso convenuto — sono ritenute ampiamente sufficienti a fondare la responsabilità, nonostante il rito premiale. La Corte qualifica il pregiudizio come danno pubblico, lesione del buon andamento e del prestigio dell’amministrazione ai sensi degli artt. 2, 42, 53 e 97 Cost., riconducendolo all’art. 2043 c.c. e all’art. 2059 c.c. in interpretazione costituzionalmente orientata, secondo l’insegnamento di C. conti, Sez. riunite, n. 10/2003/QM e n. 1/2011/QM. Sul piano probatorio è ammesso il ricorso alla prova presuntiva, non richiedendosi la dimostrazione di spese di ripristino.
La questione centrale diventa la quantificazione. La Procura assumeva quindici pratiche illecite per 3.000 euro ciascuna, per un totale raddoppiato di 90.000 euro. La Sezione ritiene però che la percezione di tali utilità non risulti inequivocabilmente dimostrata: il comprovato perfezionamento delle pratiche è decisamente inferiore alla soglia ipotizzata. Applicando la presunzione dell’art. 1, comma 1 sexies, legge n. 20/1994, superata da prova contraria, e il potere di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., il danno all’immagine viene determinato in 45.000 euro, imputati a titolo di dolo e in solido, con riparto interno in parti uguali.
Quanto al danno da disservizio, la Corte accerta la responsabilità del solo convenuto che aveva attestato falsamente ottanta ore di straordinario, quantificando il pregiudizio in 923,20 euro. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 193,22 euro, con addebito solidale. La condanna complessiva ammonta quindi a 45.923,20 euro.
Nota della Redazione
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