Conto economato compilato a solo valore e discarico dell’agente (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 48 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il conto a materia deve essere compilato indicando, per ogni sezione, sia la colonna delle quantità sia la colonna del valore, con riferimento alla consistenza iniziale, al carico, allo scarico e alla consistenza finale. Le criticità rilevate in sede istruttoria non impediscono la declaratoria di regolarità del conto quando l’attività di revisione, svolta anche a campione mediante riscontro tra fatture d’acquisto e buoni di carico, confermi la correttezza della ricostruzione e dei dati contabili redatti dall’agente. In tale ipotesi il giudice dichiara la regolarità del conto e il discarico dell’agente contabile.
Il Fatto
La vicenda riguarda il giudizio di conto promosso nei confronti dell’agente contabile di un’azienda ospedaliera, con riferimento al conto del magazzino economato per l’esercizio finanziario 2018. Il conto era stato depositato dall’agente, compilato con il modello di cui al d.P.R. n. 194/1996 e parificato, ma il deposito si riferiva a due distinte gestioni: un magazzino di beni di consumo con consistenza finale pari a una somma determinata e un conto di beni mobili con consistenza finale pari a zero, riferito a un magazzino virtuale.
Il magistrato istruttore, ravvisata l’impossibilità di esaminare il conto così depositato, formulava istanza ai sensi dell’art. 145 c.g.c. per la fissazione dell’udienza. L’azienda chiariva che il sistema informatico di gestione delle forniture prevede due magazzini, uno fisico e uno virtuale, nel quale i beni sono consegnati direttamente ai reparti senza giacenza. Il conto relativo al magazzino virtuale veniva dichiarato improcedibile con la sentenza-ordinanza n. 158/2022; per il conto del deposito fisico veniva disposta la trasmissione degli atti al magistrato istruttore. La questione centrale divenne la compilazione del conto a sola voce di valore, priva delle quantità.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce l’articolato percorso istruttorio. Dopo la dichiarazione di procedibilità del conto e l’ordine di integrarlo con le quantità, il magistrato istruttore rilevava l’assenza di una compiuta verifica dei buoni di consegna. Una successiva ordinanza disponeva la revisione del conto secondo la rilevazione a campione, rendendo necessari ulteriori approfondimenti relativi a un trimestre di gestione, con acquisizione delle fatture d’acquisto dei beni movimentati e la richiesta di una tabella riepilogativa di riconduzione delle fatture ai buoni di carico.
La Corte evidenzia che le criticità iniziali hanno trovato riscontro nell’attività di revisione. Il magistrato istruttore, nella relazione conclusiva, ha dato atto della correttezza della ricostruzione effettuata dall’agente e dei dati contabili riportati. Le tabelle riepilogative allegate ricostruiscono il trimestre esaminato; gli acquisti, pur riconducibili a una medesima fattura, sono distinti per reparto richiedente, e l’esame è stato condotto riscontrando fornitore e data di emissione sulle tabelle mensili, per verificare l’inserimento nel carico e le quantità acquisite, considerato che le fatture spesso indicano i colli anziché le quantità unitarie.
Su questa base la Sezione afferma che, ad esito dell’articolata e compiuta attività di revisione, il conto deve essere dichiarato regolare. Il principio applicato ricollega la regolarità del conto alla verifica effettiva della corrispondenza tra valori e documentazione giustificativa, condotta attraverso il riscontro a campione tra fatture d’acquisto e buoni di carico: laddove tale verifica confermi la correttezza della ricostruzione dell’agente, le originarie criticità non precludono il discarico.
Quanto alle spese, la Corte non provvede, considerata anche la sentenza-ordinanza n. 158/2022, con pronuncia in rito relativa al conto del magazzino virtuale. La Sezione dichiara pertanto il conto regolare, con discarico dell’agente contabile, e nulla per le spese.
Nota della Redazione
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