Responsabilità contabile dell’operatore sanitario per omessa conta nella procedura chirurgica (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 126 del 27.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa o negligente esecuzione della conta dei dispositivi medici in sala operatoria integra violazione delle regole di buona pratica e della Raccomandazione ministeriale n. 2 del marzo 2008, connotando la condotta dell’operatore che vi era tenuto come illecita e connotata da colpa grave, per la sua inescusabile leggerezza rispetto a una procedura di routine. L’obbligo di tracciabilità e verifica grava su tutti i componenti dell’equipe medica, ciascuno per la propria sfera di competenza, nell’ottica della collaborazione continua imposta a chi partecipa all’atto chirurgico. Ne deriva la responsabilità amministrativa dell’operatore per il danno erariale indiretto consistente nel risarcimento corrisposto dall’azienda sanitaria agli eredi del paziente in forza di transazione, sussistendo il nesso causale tra la condotta omissiva e l’evento.

Il Fatto

La Procura Regionale ha citato in giudizio tre sanitari componenti dell’equipe che aveva eseguito un intervento chirurgico, imputando a ciascuno una quota del danno indiretto subito dall’azienda sanitaria. Il paziente aveva subito un intervento presso la struttura; le eredi avevano avanzato richiesta risarcitoria e l’azienda aveva versato loro, a titolo transattivo, la somma complessiva di € 7.200,00.

Dopo l’invito a dedurre, uno dei sanitari aveva pagato la propria quota, con archiviazione della sua posizione; altri due avevano accettato il rito monitorio ex artt. 131 e 132 CGC, definendo il giudizio con ordinanze presidenziali. La controversia è rimasta quindi pendente nei confronti della sola convenuta che non ha accettato e non si è costituita.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara preliminarmente la contumacia della convenuta ai sensi dell’art. 93 CGC, ritualmente notiziata tramite consegna in casella PEC. Il rapporto di servizio è pacifico, essendo la convenuta dipendente della struttura con mansioni proprie dell’ambito operatorio.

La condotta è ritenuta pienamente provata dalla documentazione e dalla mancata contestazione dei fatti, ai sensi dell’art. 95 CGC. Il perito medico legale ha evidenziato che la conta è stata omessa, a dispetto di quanto risultava dalla relazione chirurgica e dalla scheda intraoperatoria, oppure non è stata eseguita con il dovuto scrupolo.

Tale condotta è qualificata illecita e connotata da colpa grave, per la sua inescusabile leggerezza e la devianza macroscopica dai canoni di diligenza e perizia tecnica. La conta è attività di routine che non presenta particolari difficoltà e richiede soltanto l’esercizio della normale diligenza. La Corte richiama sul punto un indirizzo consolidato della giurisprudenza contabile (sez. I app. n. 10 del 24.1.2024; sez. II app. n. 388 del 2.11.2021; sez. Lombardia n. 306 del 15.11.2021). È richiamata anche la Cass. pen. n. 36229/2014.

La Corte sottolinea che l’obbligo di conta e tracciabilità grava su tutti i componenti dell’equipe, ciascuno per la propria competenza, e che la dimenticanza costituisce evento largamente prevedibile e prevenibile mediante l’esatta esecuzione delle regole di cautela. La condotta ha violato la Raccomandazione n. 2 del marzo 2008 del Ministero della Salute, che ha introdotto schede di tracciabilità dei dispositivi medici utilizzati negli interventi.

Quanto al nesso causale, il medico legale ha riferito che, se la conta fosse stata effettuata correttamente, l’evento non si sarebbe verificato; il paziente ha dovuto subire ulteriori conseguenze e l’amministrazione ha dovuto risarcirlo. Il danno erariale è concreto e attuale, consistente nell’esborso transattivo. Detratto il pagamento spontaneo di una quota, la Procura ha ripartito il residuo di € 5.400,00 in quote del 25% (€ 1.800,00 ciascuna). La convenuta è pertanto condannata al pagamento di € 1.800,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con spese a carico della soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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