Danno morale da reato: necessaria la prova del pregiudizio (Cass. civ. Sez. III n. 21037 del 26.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il danno morale conseguente a un reato non è risarcibile in re ipsa e non si identifica con la lesione dell’interesse protetto dalla norma penale. Anche quando il danno non patrimoniale è invocato come conseguenza di un reato, il giudice civile deve accertarne incidentalmente i presupposti, pur in mancanza di una decisione del giudice penale, e il danneggiato deve provare che dalla condotta è derivato un pregiudizio risarcibile. Il risarcimento può essere posto a carico della società solo se il reato sia addebitabile a un soggetto a essa riferibile, non essendo ammissibile che la società risarcisca un danno da reato imputabile ad altri. Sul piano sostanziale, l’accipiens della somma si individua in chi materialmente ha usufruito del pagamento, a prescindere dal soggetto cui il pagamento è stato formalmente erogato.

Il Fatto

La società finanziaria aveva stipulato con il contraente un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto della pensione. Secondo la ricorrente, la somma era stata erogata su un conto cointestato e, poco dopo, il contraente aveva denunciato di non aver mai sottoscritto la richiesta di finanziamento, assumendo di essere vittima di una truffa.

Il contraente ha agito in giudizio per far accertare che alcun contratto era stato stipulato e per ottenere il risarcimento del danno. Il Tribunale di Siracusa, espletata consulenza tecnica dalla quale era emersa la falsità delle firme, aveva rigettato la domanda. La Corte d’appello di Catania ha invece valorizzato la consulenza, dichiarato nullo il contratto ed escluso l’obbligo di restituzione del contraente, perché la somma era stata percepita dalla moglie; ha inoltre liquidato in via equitativa il danno morale. La società ricorre per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che censurava la prevalenza data alla consulenza tecnica rispetto alle altre prove, è inammissibile: mira a una complessiva rivalutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito. La Corte osserva che i giudici di appello non si sono basati solo sulla consulenza, ma hanno considerato inattendibili le dichiarazioni dell’intermediario perché condizionate dall’interesse in causa. Non viola alcun canone probatorio dare rilievo a una risultanza rispetto alle altre, se la scelta è adeguatamente motivata. Quanto alle prove orali non ammesse, la censura difetta di specificità.

I motivi secondo, terzo e quarto, scrutinati unitariamente, sono infondati. La Corte condivide la conclusione dei giudici di merito: per accipiens deve intendersi colui che di fatto ha percepito la somma, a prescindere dal soggetto cui essa è stata formalmente erogata, come affermato in un precedente richiamato dalla stessa ordinanza. Il presupposto di fatto — la percezione da parte di un familiare del contraente — condiziona la conclusione giuridica, e la contestazione sulla tempestività della prova documentale è censura inammissibile, perché avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio di merito.

Il quinto e il sesto motivo, esaminati congiuntamente, sono fondati. Il danno morale è risarcibile quando deriva da un reato, ma ciò non significa che il reato non debba essere accertato e il danno non debba essere provato. Il giudice civile deve accertare incidentalmente i presupposti del reato anche in assenza di una decisione penale. Nel caso di specie, il giudice di merito si è limitato ad affermare che il contraente è stato vittima di una truffa, senza indicare alcun elemento da cui il reato potesse ricavarsi.

La Corte rileva inoltre un profilo logicamente preliminare: il risarcimento è stato posto a carico della società finanziaria, il che presuppone che il reato sia stato commesso da un soggetto a essa riferibile; diversamente, la società non potrebbe risarcire un danno da reato imputabile ad altri. Occorreva dunque far precedere la condanna dall’accertamento incidentale di una truffa addebitabile alla società o a un suo soggetto agente.

Infine, il risarcimento del danno morale non è in re ipsa. Il danno consistente nella mera lesione dell’interesse protetto coincide con il reato stesso, ma da tale lesione non deriva necessariamente un pregiudizio non patrimoniale: occorre dimostrare che la lesione ha prodotto un pregiudizio risarcibile. Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati, con cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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