Omesso esame di documento decisivo non prodotto è deducibile solo in revocazione (Cass. civ. Sez. I n. 9605 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione quando il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio. In tale ipotesi non è configurabile un difetto di attività del giudice circa l’efficacia determinante del documento, poiché il documento non è mai entrato nella cognizione del giudice stesso. Se la parte assume invece che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto il documento decisivo, può far valere tale errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., sempre che ne ricorrano le condizioni.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva proposto opposizione avverso il decreto con cui il Prefetto aveva disposto la sua espulsione dal territorio nazionale. Il Giudice di pace di Perugia, con ordinanza depositata l’11.01.2023, aveva rigettato l’opposizione.
Avverso quel provvedimento il cittadino ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo. Sosteneva che dal verbale di udienza del 26.10.2022 risultava il deposito della documentazione comprovante la tempestiva richiesta di protezione speciale inviata via PEC alla Questura. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo e lo dichiara inammissibile. Il ragionamento muove da una premessa processuale netta: il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio.
In questa ipotesi, chiarisce la Corte, non è configurabile un difetto di attività del giudice circa l’efficacia determinante del documento ai fini della decisione. Il documento non è mai stato portato alla cognizione del giudice, sicché non se ne può predicare l’omesso esame.
La Corte individua allora il rimedio corretto. Se la parte assume che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., sempre che ne ricorrano le condizioni. A sostegno richiama Cass. n. 15043/2018 e Cass. n. 12904/2007.
Per mera completezza, la Corte rileva che non risulta nemmeno depositato al PCT il verbale del 26.10.2022, dal cui esame il ricorrente assumeva di poter apprezzare la fondatezza della doglianza. Risulta depositata solo la copia della PEC, senza alcuna attestazione del tempestivo deposito del documento presso l’ufficio del Giudice di pace.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva delle parti intimate, con raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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