Inammissibili le censure in cassazione rivolte alla sentenza di primo grado (Cass. civ. Sez. I n. 21031 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Con il ricorso per cassazione non possono essere proposte, e vanno dichiarate inammissibili, le censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado, dovendo il motivo investire il deliberato del giudice d’appello. È parimenti inammissibile, per difetto di specificità, il motivo che reiteri la medesima doglianza esposta in sede di gravame senza svolgere alcuna considerazione critica circa il contrario assunto sviluppato dal decidente, non confrontandosi con le ragioni della decisione impugnata. Il controllo di legittimità non può inoltre estendersi al sindacato sull’apprezzamento delle prove, riservato al giudice del merito.
Il Fatto
La ricorrente propone ricorso per cassazione, con sei motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che aveva respinto il gravame contro il rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore dell’intimato sulla scorta di undici effetti cambiari dalla stessa sottoscritti. L’opposizione si fondava sul disconoscimento della sottoscrizione, ma la CTU grafologica esperita in primo grado aveva concluso che le sottoscrizioni contestate presentavano gli automatismi gestuali della mano della ricorrente.
La Corte d’Appello aveva confermato la decisione di primo grado, aderendo alle conclusioni del perito e rigettando le doglianze sull’asserita violazione del contraddittorio nel corso della consulenza e sulla nullità della domanda monitoria. Parte intimata non ha svolto attività processuale.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo — con cui si deduce la violazione degli artt. 214, 215, 216 e 217 cod. proc. civ. e degli artt. 2712 e 2719 cod. civ., nonché degli artt. 194 e 195 cod. proc. civ. e degli artt. 87 e 90 disp. att. cod. proc. civ., per avere il giudice di primo grado autorizzato la CTU grafologica in difetto del deposito degli originali — sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. Essi censurano, infatti, non il deliberato del giudice d’appello, ma quello del giudice di primo grado.
La Corte richiama il proprio costante insegnamento secondo cui non possono essere proposte in cassazione le censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado, citando Cass., Sez. IV, n. 6733 del 2014, Cass., Sez. IV, n. 5637 del 2006 e Cass., Sez. IV, n. 5714 del 1996.
Il terzo, quarto e sesto motivo — con cui si deduce la nullità della sentenza d’appello per la denunciata violazione del contraddittorio e per motivazione asseritamente apparente ed illogica, nonché la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 1888 cod. civ. — sono parimenti inammissibili. Essi rinnovano il sindacato decisorio già esperito dalla Corte d’Appello senza evidenziare alcuna criticità rilevante riguardo all’esatto assolvimento dell’ufficio motivazionale.
Il giudice del merito ha sconfessato gli assunti dell’appellante rilevando che i periti di parte avevano regolarmente partecipato alle operazioni e che il consulente della parte opponente era in condizione di depositare le note critiche. Dalla disamina di tali note non emerge il pregiudizio della mancata disamina dei files maggiormente definiti; del proprio convincimento il giudice d’appello offre ampia e persuasiva contezza proprio facendo proprie le conclusioni del CTU. La doglianza sulla mancanza di prove resta così confinata nel perimetro delle censure di merito, non scrutinabili in sede di legittimità.
Il quinto motivo — con cui si deduce la violazione degli artt. 163, 164, 167 e 183 cod. proc. civ. — è inammissibile per difetto di specificità, sotto un duplice profilo. Da un lato, il motivo reitera la medesima doglianza esposta in gravame senza muovere alcuna considerazione critica circa il contrario assunto sviluppato dal decidente, configurandosi un non motivo (Cass., Sez. I, n. 22478 del 2018). Dall’altro, non si confronta con le ragioni della decisione, che aveva richiamato il principio di inerenza alla medesima vicenda sostanziale espresso da SS.UU. n. 12310 del 2015.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile. Nulla è disposto sulle spese in difetto di costituzione avversaria. Sussistono i presupposti per il raddoppio, a carico della ricorrente, del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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