Danno patrimoniale da irragionevole durata e pregiudizio del giudizio presupposto (Cass. civ. Sez. II n. 1325 del 12.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, la natura indennitaria dell’obbligazione esclude l’accertamento soggettivo della violazione, ma non l’onere del ricorrente di provare la lesione della sua sfera patrimoniale come conseguenza diretta e immediata di detta violazione, restando il pregiudizio estraneo alla fattispecie del danno evento. Sono pertanto risarcibili non tutti i danni che si pretendono relazionati al ritardo, ma solo quelli per i quali si dimostri il nesso causale tra ritardo e pregiudizio. Il danno economico è ricollegabile al ritardo solo se rappresenti l’effetto immediato dell’eccessiva durata, secondo una normale sequenza causale. Nel novero del danno patrimoniale da irragionevole durata non rientrano le poste che costituiscono oggetto del giudizio presupposto, pendente o concluso.

Il Fatto

Un lavoratore aveva convenuto in giudizio una società per ottenere la conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Definita la causa presupposta, ha proposto domanda di equa riparazione nei confronti del Ministero della Giustizia per i danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dall’inosservanza del termine di ragionevole durata.

Il Consigliere Delegato aveva riconosciuto un primo indennizzo. La Corte d’appello, riformando parzialmente il provvedimento, ha liquidato a titolo di indennizzo per l’irragionevole durata una somma ulteriore, ma ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, ritenendola non conseguenza immediata e diretta dell’eccessiva durata. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, tutti incentrati sul rapporto tra il pregiudizio derivante dal giudizio presupposto e il danno da ritardo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, per connessione, dichiarandoli infondati. Il nucleo della questione riguarda la delimitazione del danno patrimoniale risarcibile ai sensi della legge n. 89/2001: se cioè il pregiudizio economico sofferto nel giudizio presupposto possa essere riversato nella domanda di equa riparazione.

Il Collegio ha ribadito che la natura indennitaria dell’obbligazione non esonera il ricorrente dall’onere di provare la lesione patrimoniale quale conseguenza diretta e immediata della violazione. Il pregiudizio non integra un danno evento: occorre dimostrare il nesso causale tra il ritardo e il pregiudizio sofferto.

Il danno economico è ricollegabile al ritardo solo se ne costituisca l’effetto immediato sulla base di una normale sequenza causale. Ne deriva che l’equa riparazione a titolo di danno patrimoniale non può essere corrisposta quando le perdite e i mancati guadagni allegati non siano conseguenza diretta ed immediata del perdurare del processo.

La Corte ha quindi distinto il danno da violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU dal danno connesso al giudizio irragionevolmente lungo: quest’ultimo non è rappresentato dalla lesione del bene della vita dedotto nel giudizio presupposto, ma esclusivamente dal pregiudizio arrecato dall’eccessivo prolungarsi della causa oltre il termine ragionevole. Nel novero del danno patrimoniale non rientrano le poste che costituiscono oggetto del giudizio concluso, come affermato da Cass. Sez. VI-2 n. 16237 del 2020, Cass. Sez. I n. 8603 del 2005 e Cass. Sez. I n. 11858 del 2006.

Di tali principi la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione: il danno patrimoniale richiesto non era conseguenza immediata e diretta dell’irragionevole durata, ma costituiva una posta del danno oggetto del giudizio presupposto. L’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 183/2010 aveva introdotto la forfettizzazione del risarcimento dovuto al lavoratore illegalmente assunto a termine, e l’art. 1, comma 13, della legge n. 92/2012 ne ha chiarito il carattere omnicomprensivo. La motivazione della Corte d’appello si sottrae quindi al vizio di apparenza ex art. 132 cod. proc. civ. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *