Appello inammissibile per genericità dei motivi: onere di specificazione (Cass. civ. Sez. II n. 1320 del 12.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo riformato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche nella l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice. Non occorrono forme sacramentali, né la redazione di un progetto alternativo di decisione, né la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, permanendo la natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello. Non è aspecifico, e va dichiarato ammissibile, il motivo che esponga il punto sottoposto a riesame in fatto e in diritto in modo tale che il giudice sia posto in condizione di cogliere natura, portata e senso della critica, senza dover esplorare le vicende processuali in assenza di parametri di riferimento.

Il Fatto

Il Tribunale di Benevento rigettò l’opposizione proposta dal ricorrente e da altro soggetto, nella qualità di erede, avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore dei controricorrenti. Gli opponenti si dolsero in appello della mancanza di certezza e liquidità del credito azionato e contestarono il titolo giudiziario posto a base dell’ingiunzione, costituito da una sentenza della Corte d’appello di Napoli che aveva totalmente riformato quella di primo grado, adducendone l’erroneità.

La Corte d’appello di Napoli dichiarò l’impugnazione inammissibile ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., reputandola generica. I soccombenti proposero quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi, deducendo l’omessa pronuncia sulla sopravvenuta transazione, con violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 27199 del 2017.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la posizione del soggetto che non prese parte alla transazione intervenuta nel corso del giudizio d’appello. Sul punto osserva che la Corte d’appello avrebbe dovuto trarre le debite conseguenze, in punto di ragioni dell’epilogo e di spese, dalla sopravvenuta evenienza. Quanto alla posizione di chi alla transazione aveva invece partecipato, l’inammissibilità andava pronunciata non ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., ma per il sopravvenuto venir meno dell’interesse, con conseguente apprezzamento sulle spese dell’impugnazione. Per tale posizione la doglianza resta assorbita.

Il nucleo del principio riguarda il secondo motivo. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l’atto d’appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e delle relative doglianze, con una parte argomentativa che contrasti le ragioni del primo giudice. Non sono richieste forme sacramentali, né un progetto alternativo di decisione, né la trascrizione della sentenza appellata, in ragione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, distinto dalle impugnazioni a critica vincolata. Il riferimento è alle Sezioni Unite n. 27199 del 2017, confermate da Cass. n. 13535 del 2018 e Cass. n. 36481 del 2022.

Da tale principio discende che non può considerarsi aspecifico il motivo che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo che il giudice possa cogliere natura, portata e senso della critica, senza dover esplorare le vicende processuali. Non occorre che l’appellante riporti analiticamente le emergenze di causa, purché risultino inequivocamente evocate dalla censura, diversamente da quanto previsto per l’impugnazione a critica vincolata, come precisato da Cass. Sez. II n. 7675 del 2019.

Applicando tali coordinate, la Corte ritiene non condivisibile la valutazione della Corte napoletana, che aveva ravvisato la genericità perché gli appellanti non avevano indicato le parti della sentenza di cui chiedevano la riforma e avevano censurato la sentenza d’appello del 2011 anziché quella del Tribunale. Dalle doglianze emergeva invece la contestazione di una pretesa creditoria non automaticamente discendente dal titolo giudiziario. L’ammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., non impone di riportare sacralmente le parti della sentenza impugnata, né di delineare un quadro compiuto della ricostruzione fattuale contestata, ben potendo tale quadro emergere dall’insieme dell’atto.

La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Resta impregiudicato il vaglio di fondamento dell’appello, in questa sede non suscettibile di scrutinio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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