Danno da violazione distanze richiede allegazione non essendo in re ipsa (Cass. civ. Sez. II n. 10410 del 21.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di violazione delle distanze legali tra costruzioni, il danno subito dal proprietario confinante non può essere liquidato come danno in re ipsa. Alla luce dell’evoluzione segnata da Cass. SU n. 33645/2022, la locuzione va sostituita con quella di danno presunto o danno normale, che impone alla parte di allegare le specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio e, in caso di contestazione specifica, di provarne il concreto ammontare. Il fatto costitutivo del diritto al risarcimento è la concreta possibilità di godimento perduta a causa dell’illecito. La sentenza che ometta tale verifica è cassata per nuovo esame.

Il Fatto

La controversia riguarda un manufatto realizzato da un condomino all’esterno di un fabbricato condominiale quadrifamiliare. Secondo la controricorrente, l’opera viola le distanze legali ai sensi dell’art. 873 c.c., altera il decoro architettonico dell’edificio e pregiudica la servitù di veduta e il diritto di accesso alle fosse biologiche. Il Tribunale di Pesaro ha accolto la domanda, ordinando la demolizione del manufatto e condannando il convenuto al risarcimento del danno.

La Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna alla demolizione e la lesione del decoro e della servitù, ma ha ridotto la somma liquidata, ritenendo eccessiva la quantificazione e confermando il principio del danno in re ipsa. Il convenuto ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la controricorrente ha resistito con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 873 c.c., sostenendo che l’opera, in aderenza su tre lati e destinata a ospitare impianti tecnici, non sarebbe soggetta all’obbligo delle distanze e andrebbe qualificata come vano tecnico. La Corte lo dichiara inammissibile per difetto di interesse: la pronuncia impugnata si fonda anche su autonome rationes decidendi, ossia l’accertata alterazione del decoro architettonico e la lesione della servitù di veduta in appiombo e di accesso, non censurate dal motivo. Per conservare l’interesse a una pronuncia di merito, il ricorrente deve censurare tutte le ragioni idonee a sorreggere autonomamente la decisione (richiamate Cass. 9752/2017 e Cass. 18119/2020).

Il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 2058 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte confermato l’ordine di demolizione senza accertare l’impossibilità o l’eccessiva onerosità della riduzione in pristino. Il motivo è infondato: atteso il carattere assoluto dei diritti reali, la tutela mediante reintegrazione in forma specifica non è soggetta al limite dell’art. 2058, secondo comma, c.c., salvo che il danneggiato chieda il risarcimento per equivalente (così Cass. SU n. 10499/2016). La doglianza sull’asserita inabitabilità è inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente spiegato perché non si possa ovviare con lo spostamento degli impianti.

Il terzo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 1226 c.c., è fondato. La Corte di appello aveva confermato la condanna risarcitoria ritenendo il danno in re ipsa, senza necessità di specifica attività probatoria. La Corte rilegge criticamente tale argomentazione alla luce dell’evoluzione segnata da Cass. SU n. 33645/2022, che ha proposto di sostituire la locuzione “danno in re ipsa” con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando una presunzione basata sull’allegazione di specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio.

Secondo le Sezioni Unite, il fatto costitutivo del diritto al risarcimento è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento andata perduta. Non si richiede la prova precisa dell’ammontare, liquidabile equitativamente, ma la parte deve allegare il godimento perso; il convenuto può contestare specificamente e, in tal caso, sorge per l’attore l’onere di provare lo specifico godimento perduto, anche tramite presunzioni semplici. Pur pronunciata su fattispecie diversa, tale orientamento segna una tendenza condivisa a riconfigurare il danno in re ipsa nel senso di un onere di allegazione e, se necessario, di prova del danno effettivo.

La soluzione della Corte di appello, che ha liquidato il risarcimento senza tale verifica, si pone in contrasto con questi principi. Ne segue la cassazione con rinvio alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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