Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Veneto n. 438 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato è titolo idoneo a fondare l’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., trattandosi di statuizione rimasta ineseguita che impone alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione. Una volta accertati il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, il ricorso è ammissibile. L’amministrazione che non si costituisce e non prova l’adempimento non può sottrarsi all’esecuzione del giudicato. Il giudice amministrativo ordina l’attuazione e nomina, sin d’ora, il Commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito della somma di euro 1.500,00. La pronuncia, non impugnata, era passata in giudicato. Il capo relativo alle spese di lite non è oggetto del giudizio di ottemperanza.

Notificata in forma esecutiva al Ministero e decorso il termine di centoventi giorni, il ricorrente ha adito il TAR Veneto deducendo l’inerzia dell’amministrazione. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. All’esito della camera di consiglio del 12 febbraio 2026 il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda risulta attestato dalla dichiarazione del competente ufficio, e la sentenza è stata notificata al Ministero con il conseguente decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.

Nessun dubbio sussiste sull’appartenenza del titolo al novero di quelli azionabili con il rimedio dell’ottemperanza. L’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è preordinato proprio a ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato, anche quando questo provenga dal giudice ordinario.

Nel merito il ricorso è fondato. L’amministrazione intimata, non costituitasi, non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’avvenuto adempimento di quanto impostole dal giudicato. L’inerzia resta, dunque, non contestata né giustificata.

Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, disponendo l’accredito sul portafoglio “carta docente” della somma di euro 1.500,00, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato è stato nominato Commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e subdelega. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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