Notifica nulla a soggetto deceduto e non identificabile: ricorso rigettato (Cass. civ. Sez. III n. 16018 del 15.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notifica dell’atto introduttivo del giudizio, effettuata a un soggetto non individuato né identificabile, non può ritenersi idonea a raggiungere la sfera di conoscibilità degli eredi del destinatario, già deceduto all’epoca della notificazione. Il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo, ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ., consente al giudice di omettere la fissazione del termine per l’integrazione del contraddittorio quando il ricorso sia prima facie infondato o inammissibile. In tal caso l’integrazione si tradurrebbe in un inutile aggravio di spese e in un allungamento dei tempi, senza alcun beneficio per l’effettività dei diritti processuali delle parti.
Il Fatto
Un Comune propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Bari, accogliendo l’appello incidentale degli eredi di un imprenditore defunto, ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado per inesistenza od omissione della notifica dell’atto di citazione introduttivo.
Il Comune aveva notificato la citazione in primo grado, diretta a un soggetto già deceduto, presso la sede dell’impresa individuale del defunto, a una persona non identificata. Il ricorso in cassazione è stato notificato solo ad alcuni eredi, non a tutti i soggetti che si erano costituiti in appello. Gli intimati non si sono difesi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della mancata integrazione del contraddittorio. Il ricorso risulta notificato solo ad alcuni eredi, mentre in secondo grado si erano costituiti ulteriori soggetti, che avevano anche proposto appello incidentale. Il ricorrente stesso riconosce che costoro avevano eccepito il difetto di legittimazione passiva di tre di essi, eccezione riportata nella sentenza d’appello ma non vagliata dal giudice di merito.
Secondo la Corte, il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare comportamenti che ostacolino una sollecita definizione, come quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali. Ne consegue che, in caso di ricorso prima facie infondato o inammissibile, appare superflua la fissazione del termine per l’integrazione del contraddittorio, poiché essa comporterebbe un aggravio di spese e un allungamento dei tempi senza beneficio per l’effettività dei diritti processuali.
La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento: Cass. 8 febbraio 2010, n. 2723; Cass., sez. un., 22 marzo 2010, n. 6826; Cass., ord., 13 ottobre 2011, n. 21141; Cass. 17 giugno 2013, n. 15106; Cass., ord., 21 maggio 2018, n. 12515 e Cass., ord., 15 maggio 2020, n. 8980.
Nel merito, il ricorso è infondato. La Corte territoriale ha accertato che il destinatario della notifica era deceduto prima della stessa, avvenuta presso la sede dell’impresa, ove l’atto è stato ricevuto da un soggetto indicato come destinatario persona fisica e sottoscritto da un delegato alla ricezione. Il giudice d’appello ha rilevato che non è identificabile il nominativo di chi ha sottoscritto la notifica, non potendosi quindi valutare alcuna conoscibilità da parte dei parenti ed eredi.
Il ricorrente oppone solo una generica affermazione sulla consegna a persona delegata, senza contestare in modo specifico gli argomenti avversari. La Corte ricorda che la presunzione di addetto alla ricezione sorge solo se il soggetto che riceve la notifica è identificato o identificabile, con onere del destinatario di vincere la presunzione: Cass. ord. 14865/2012 e Cass. 7113/2001. Essendo la notifica diretta a soggetto deceduto e non impersonalmente agli eredi, e non riportata testualmente in ricorso, la tesi del raggiungimento dello scopo non può accogliersi. Il ricorso è pertanto rigettato, senza pronuncia sulle spese; sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Nota della Redazione
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